Quesito del 09/12/2015

Cercherò di essere il più conciso e chiaro possibile.
Ho acquistato da un socio di una cooperativa un appartamento, situato in un contesto di più palazzine, su cui gravava una convenzione col Comune; convenzione che prevedeva l’esecuzione di alcuni lavori al fine del rilascio dell’agibilità che era venuta meno per irregolarità. Ora i lavori sono terminati e l’agibilità è stata rilasciata.
Per queste attività ho partecipato, in parte, alle spese sostenute dalla Cooperativa in quanto il vecchio proprietario, ad un certo punto, e ben dopo aver venduto, non ha volute più pagare. Ho ritenuto corretto partecipare alle spese, pur non essendo socio, consapevole del valore aggiunto che l’appartamento avrebbe maturato.
Ora la Cooperativa è in liquidazione e l’Ammistratore della stessa Cooperativa ritiene che le singole palazzine DEBBANO acquistare la quota parte di terreni e strade di percorrenza situate all’interno del complesso abitativo. La valutazione economica di tale vendita è stata fatta dall’Amministratore stesso, in piena autonomia. L’Assemblea di Condominio, chiamata a decidere in merito, ha rifiutato l’acquisto.
Ora la Cooperativa ha avviato una procedura di mediazione indicando che se anche questa dovesse fallire ci citerà in giudizio per obbligarci ad acquistare comunque. Secondo Lei è corretto il comportamento tenuto? Preciso che la Cooperativa è una SRL in liquidazione. Può il singolo condomino rifiutarsi di acquistare?
Avevo proposto di trasferire le proprietà a costo zero (accollando alle singole palazzine le sole spese fiscali e tecniche) ma mi è stato detto che la Società non può vendere senza alcun introito.
Sinceramente mi sembra un modo scorretto di provare a fare un pò di cassa a discapito dei NON soci!

Risposta al quesito:
Da quanto esposto sembra che la Cooperativa ha assegnato l’alloggio al socio, il quale a sua volta ha venduto al terzo acquirente che oggi propone il quesito.
Se così è, occorre verificare il contenuto dell’atto pubblico di assegnazione e quello successivo di vendita, in quanto potrebbe esserci un gravame oggettivo che impone la partecipazione ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
In tal caso, l’obbligo di partecipazione ai costi sarebbe di tipo contrattuale e, quindi, obbligherebbe il proprietario attuale dell’appartamento.
Se, viceversa, negli atti pubblici non dovesse esistere alcuna obbligazione oggettivamente legata all’immobile, l’attuale proprietario  non sarebbe obbligato verso la Cooperativa.