Quesito del 02/03/2016

Sono socio di una cooperativa ed il mio quesito riguarda il canone di godimento dell’abitazione. La cooperativa è in liquidazione amministrativa coatta e c’è già un liquidatore.
Volevo sapere per cortesia cosa succede col mio contratto di godimento?
Se dovessero vendere e io non ho intenzione di acquistare quanto tempo e proposte avrò per liberare la casa?
E se possono sfrattarmi anche se pago regolarmente? A chi pago il canone adesso?

Risposta al quesito:
L’art. 72 del RD 267/42 (Legge Fallimentare) consente al curatore di sciogliersi dai contratti in corso e tale disciplina è applicabile anche alla Liquidazione Coatta Amministrativa delle Cooperative.
Occorre, quindi, verificare se il Liquidatore, come è prevedibile, si sciolga dal contratto di assegnazione in uso.
In tale ultimo caso, lo scioglimento comporta che il socio assegnatario viene ammesso al passivo della procedura per gli eventuali crediti rappresentati dalle anticipazioni sul costo di costruzione, mentre l’alloggio rientra nella disponibilità della Liquidatela che lo venderà all’asta per la realizzazione dell’attivo.
In ordine al termine di rilascio dell’immobile, in teoria esso dovrebbe conseguire la richiesta del Commissario Liquidatore, ma in pratica esistono in via di fatto tempi più lunghi, normalmente commisurati alla effettiva vendita dell’immobile al terzo acquirente (salve eventuali pretese economiche per l’occupazione di fatto).
Quest’ultimo può esigere l’immediato rilascio dell’immobile.
Il socio può, comunque, proporre un concordato di liquidazione ovvero una transazione per ottenere la cessione della proprietà dell’alloggio.
Per entrambe le procedure occorre verificare la sussistenza dei presupposti di legge.