Quesito del 07/06/2016

Sono proprietaria di abitazione costruita su area PEEP da cooperativa edilizia costituita da soli appartenenti alle Forze dell’Ordine e finanziata dal Ministero dell’Interno con mutuo poi surrogato dalla banca con detrazione interessi passivi in quanto prima casa nel territorio nazionale.
La cooperativa è stata disciolta nel 2005 con registrazione della proprietà ad ogni singolo socio e riscatto del diritto di superficie dal Comune.
Sono sposata in regime di comunione dei beni, se io e mio marito acquistassimo altro appartamento in altro comune potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa?

Risposta al quesito:
L’ipotesi prospettata riguarda l’acquisto di un nuovo immobile in un diverso Comune, da parte di coniugi in regime di comunione legale.
In linea generale, la titolarità, anche per quote o in comunione legale, di diritti di proprietà (come anche di uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà) su altro immobile sito nel territorio nazionale, acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, impedisce di beneficiare nuovamente delle stesse agevolazioni.
Tuttavia, qualora l’immobile per il cui acquisto si è già usufruito dei benefici fiscali sia di proprietà di uno solo dei coniugi (perché acquistato prima del matrimonio o, comunque, in regime di separazione dei beni), l’altro coniuge, in occasione dell’acquisto in comunione dei beni del nuovo appartamento, potrà usufruire delle agevolazioni “prima casa” limitatamente alla propria quota (rispettando gli altri requisiti di legge).
In tal caso, quindi, è come se le predette agevolazioni fossero ridotte del 50%, in quanto ne potrà beneficiare uno solo dei due coniugi.
In ogni caso, va rilevato che, nell’ipotesi di vendita dell’immobile assegnato, potrà effettuarsi un nuovo acquisto, beneficiando ancora delle agevolazioni fiscali “prima casa” (sempre che ne sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi).