Quesito del 07/06/2016

Sono socio di una cooperativa (il cui statuto prevede l’applicabilità delle norme per le società per azioni) e ho stipulato un contratto di preassegnazione di un alloggio in edilizia convenzionata.
Gli alloggi sono ultimati ormai da 6 mesi ma solo oggi (giugno 2016) è stata concessa l’abitabilità e quindi è stato possibile procedere con il frazionamento del mutuo ed i relativi rogiti (il contratto di preassegnazione riporta come data indicativa di consegna dicembre 2015).
Premesso che il ritardo è imputabile alla cattiva amministrazione (comprovata e documentabile dal Comune) dei soci amministratori e del responsabile lavori in quanto ad esempio: non sono state rispettate né la convenzione comunale ne determinati criteri di costruzione, sono stati commessi degli abusi edilizi che hanno tra l’altro implicato delle multe che la cooperativa ha dovuto pagare, i disegni tecnici e catastali sono stati modificati più e più volte per poter esser approvati dal comune comportando quindi il ritardo.
Oggi la Cooperativa chiede ad ogni socio gli interessi bancari del mutuo fondiario maturati in questi sei mesi sostenendo di non poter far fronte a queste spese.
Seppur in qualità di soci si è responsabili delle obbligazioni sociali, ci si può esimere dal pagamento dimostrando la colpa grave dei soci amministratori? La cooperativa tra l’altro ha comunicato (con mail di Aprile 2016) di assumersi la piena responsabilità delle problematiche e del ritardo nella consegna.

Risposta al quesito:
La Cooperativa è obbligata a pagare alla Banca gli interessi di preammortamento, ma il relativo approvvigionamento finanziario si riverbera ovviamente sui soci prenotatari degli alloggi.
Se, poi, sussistono ritardi e altre inadempienze imputabili agli amministratori, i soci possono agire con azione di responsabilità sociale ovvero individuale ottenendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti.
L’azione di responsabilità sociale deve essere deliberata dall’assemblea e riguarda i danni cagionati dagli amministratori alla Società, mentre l’azione individuale può essere promossa da ciascun socio per i danni direttamente a lui provocati dal comportamento inadempiente degli amministratori medesimi.
L’azione contro il direttore dei lavori deve essere promossa dalla Società in ragione dell’incarico professionale  allo stesso affidato.