La società cooperativa di cui sono Presidente risulta inattiva.
Visto il totale disinteresse dei soci, e visto che lo scopo sociale (assegnazione degli alloggi) è stato raggiunto nel 2011, io e gli altri amministratori abbiamo deciso di iniziare la procedura di cancellazione dal registro delle imprese anche al fine di non pagare più i diritti camerali alla CCIA.
Tuttavia, temiamo che questa procedura dia impulso a dei controlli a ritroso sull’attività della cooperativa che potrebbero esporci a sanzioni amministrative. In particolare, l’assemblea dei soci non viene convocata dal 2003 e da quella data fino ad oggi non è stato redatto alcun bilancio. Volevamo sapere se, vista l’inattività della società siamo comunque passibili delle sanzioni di cui all’art. 2630 e 2631 cod. civ..
Ci sarebbe un modo per evitarle? Sono prescritte?
Se anziché procedere allo scioglimento della società iniziassimo a partire da adesso a presentare il bilancio annuale, sperando di far prescrivere le sanzioni per gli anni precedenti?
Risposta al quesito:
Le soluzioni prospettate sono diverse, ma tutte esposte ai rischi tenuti, anche se in misura diversa.
La migliore delle soluzioni appare quella di fare approvare oggi i bilanci pregressi e depositarli nel Registro delle Imprese. Successivamente porre in Liquidazione la Cooperativa ovvero sollecitarne la declaratoria di estinzione da parte del competente Ufficio di Vigilanza.