Quesito del 14/12/2016

In data 10/10/2008 sono stati consegnati gli alloggi a tutti i soci della cooperativa edilizia e per l’occasione è stato redatto un verbale di “Assegnazione alloggi” sottoscritto dal socio assegnatario dal presidente della cooperativa, dalla ditta di costruzioni e dal direttore dei lavori. In data 11/11/2009 è stato stipulato l’atto notarile di “assegnazione di alloggi della cooperativa edilizia”.
La cooperativa ha successivamente attivato un nuovo piano costruttivo per la realizzazione di ulteriori alloggi con il conseguente ingresso di nuovi soci. Poichè il sottoscritto risulta ancora socio effettivo, avevo espresso, al presidente della cooperativa, il desiderio di rassegnare le dimissioni.
Il presidente mi ha risposto che non potevo dimettermi perchè la cooperativa era ancora attiva (con un nuovo piano costruttivo).
Dopo aver fatto notare che non ero minimamente interessato al nuovo piano costruttivo e che per quanto mi riguardava la cooperativa aveva assolto all’obbligo statutario di assegnazione degli alloggi, ribadendo, quindi, le mie intenzioni di voler rassegnare le dimissioni da socio. Mi ha confermato che non potevo farlo, dandomi delle giustificazioni verbali insensate.
Vorrei sapere se esiste realmente questo vincolo e se dopo oltre otto anni dall’assegnazione degli alloggi persiste ancora l’obbligo di restare soci di una cooperativa ormai estranea ai propri interessi.

Risposta al quesito:
Allorquando la Cooperativa completa il proprio programma raggiunge lo scopo e, pertanto, deve essere messa in liquidazione affinché si possa estinguere.
Tutti i soci hanno l’obbligo di contribuire alle spese generali sino all’estinzione. Se, poi, la Cooperativa  assume nuovi soci e predispone un nuovo programma costruttivo, è evidente che i soci assegnatari del primo programma non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del rapporto sociale e hanno diritto a richiedere il recesso, essendo venuta meno la “causa negoziale”.
Si può porre il problema delle spese necessarie per la liquidazione e l’estinzione della Cooperativa, ma va osservato che, se i soci del nuovo programma sono sopraggiunti e, quindi, non hanno sostenuto gli oneri della costituzione della Società, in tal caso appare equo che gli stessi sopportino da soli le spese di estinzione del sodalizio.
Alla luce di quanto precede il socio può recedere inviando comunicazione scritta alla Cooperativa (racc. a.r. ovvero pec), in cui indica come causale la cessazione della originaria causa negoziale, cioè il vincolo sociale in riferimento al rapporto mutualistico.
Nel caso di rigetto dell’istanza da parte degli amministratori, il socio dovrà ricorrere al Tribunale nei termini di cui all’art. 2532 del codice civile (60 gg dalla comunicazione del rigetto).