Quesito del 10/01/2017

Sono socio di una cooperativa edilizia in Roma facente parte del programma “20.000 alloggi in affitto”.
Gli alloggi sono stati costruiti e regolarmente consegnati in uso con prelazione all’assegnazione in proprietà allo scadere di anni 8 e adesso siamo in attesa del frazionamento del mutuo poiché finalmente sono usciti i prezzi massimi di cessione del Comune. Per l’assegnazione in proprietà il costo complessivo dell’alloggio è stato quantificato sommando al prezzo massimo di cessione altre spese (per funzionamento della cooperativa, oneri di urbanizzazione, etc..) per circa € 50.000 ad alloggio e in una scrittura privata firmata alla data di assegnazione tra il socio assegnatario e la cooperativa tutti i soci abbiamo accettato tale somma complessiva.
Oggi alcuni soci sostengono che invece il prezzo massimo di cessione è l’unico da pagare per aver assegnato l’alloggio in proprietà e per tale motivo non hanno approvato il bilancio della cooperativa.
In bilancio risultiamo per altro ancora creditori verso la banca di circa 600.000 euro. Il bilancio è stato bocciato non per difformità, oltretutto è uguale a tutti quelli già regolarmente approvati negli ultimi 5 anni, ma solo perché vogliono pagare l’alloggio secondo l’importo stabilito dal solo prezzo massimo di cessione ritenendo tutte le altre spese non dovute. Nel verbale dove non si approvava il bilancio sono state allegate le motivazioni scritte dai soci e soprattutto sono riuscito a far verbalizzare che per me il bilancio era da approvare e che dissentivo interamente dalle motivazioni fornite.
Volevo chiede se in base agli eventi accaduti posso recedere dalla cooperativa per insanabili contrasti con i restanti soci. Lo statuto prevede l’eventuale accettazione del recesso dal Consiglio di Amministrazione solo all’atto di ammissione del nuovo socio.
Sono davvero vincolato fino a una data indefinita? Ci sono altre state percorribili?

Risposta al quesito:
Lo Statuto della Cooperativa regola i rapporti con i soci, sicché la disposizione concernente il recesso e il subentro del nuovo socio ha valore negoziale e, pertanto, vincola le parti (soci e Cooperativa).
Nel caso prospettato, tuttavia, rileva la mancata approvazione del bilancio e le regioni che la supportano.
La Cooperativa, infatti, sembra inadempiente in ordine alla determinazione del “prezzo di cessione”, lievitato oltre misura, tanto da indurre gli amministratori a proporre  una scrittura illegittima di accollo dei “costi in esubero”, da parte dei soci prenotatari.
Una tale situazione di “grave inadempienza” può costituire la base per richiedere il recesso con effetto immediato, nonché la restituzione di quanto versato, oltre al risarcimento dei danni.
La strategia di tutela, però, va approfondita e valutata dopo l’esame degli aspetti concreti, posto che potrebbero emergere circostanze specifiche, riconducibili alla effettiva situazione patrimoniale della Cooperativa, con i conseguenti pericoli per il risultato finale dell’azione.