Quesito del 16/02/2017

Nel 2014 era in corso una ispezione a seguito di un esposto di 5 soci su 32 a prop. indivisa circa la illegittimità del procedimento di vendita di 27 alloggi su 32; durante l’ispezione gli atti di vendita sono stati formalizzati; le risultanze della ispezione dava ragione delle irregolarità e pertanto veniva proposto al ministero la nomina di un commissario (evidentemente il cda non ha ottemperato a quanto disposto dalla vigilanza), nel contempo i 27 soci divenuti proprietari si sono cancellati da soci essendo divenuti prop., consegnando la coop. ai cinque soci residuati nel mentre veniva nominato il commissario.
Dopo dodici mesi di commissariamento viene restituita la coop. a 5 soci e liquidato un compenso al commissario di 20.000 euro calcolato sulla base dei 32 originari. Chi dovrà pagare questo compenso?
Il commissario dice la coop., che ora sono 5 soci, e del resto non se ne importa nulla. Nonostante questo problema sia stato segnalato in corso di commissariamento dai 5 soci sia al ministero sia la commissario perché ne facesse conto nel preventivo di esercizio e provvedesse a far pagare chi di dovere quale costo di gestione dell’esercizio in corso.
Poi vedremo di chiedere un parere scritto su altri aspetti più complessi che si stanno rivelando.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie non sussiste il recesso automatico del socio il quale abbia ottenuto l’assegnazione dell’alloggio, anzi tutti i soci, ivi compresi gli assegnatari, hanno l’obbligo di contribuzione alle spese generali sin alla effettiva cessazione della Società.
Gli amministratori, tuttavia possono (per svariate ragioni) accogliere il recesso dei soci e, in tal caso, questi ultimi non hanno alcun obbligo di contribuzione.
Se, dunque, nel caso di specie il recesso dei soci è stato accettato e, quindi, si è realmente perfezionato, il debito della Cooperativa incombe al sodalizio composto dai soci rimasti in forza.
Va, tuttavia, osservato che la Cooperativa è una società a responsabilità limitata, sicché i soci, a meno che non vi sia un loro determinato diretto coinvolgimento (deliberati assembleari vincolanti), non rispondono personalmente dei debiti sociali.
Or, poiché sembra che le spese del Commissario non riguardino l’estinzione della Società, potrebbe anche accadere che i soci rimasti (ovvero tutti i soci) rifiutino di versare la loro quota di debito e, in tal caso la Cooperativa verrebbe posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.
La Liquidatela potrebbe, quindi, agire esclusivamente con l’azione di responsabilità verso ex amministratori e sindaci, ove sussistano loro inadempienze (ma anche nei confronti dei soci, solamente se sussistano specifici obblighi nascenti da contratti, ad esempio di assegnazione, ovvero da deliberati assembleari).