Quesito del 13/03/2017

Illustrissimo avvocato Cannavò, il sottoscritto Le pone questi quesiti per avere dei chiarimenti in merito a:
1. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, dove si presenta una situazione nella quale dei 31 alloggi costruiti 28 sono andati a rogito, ogni singolo socio cooperatore dei 28 alloggi firmatari dei rogiti, può presentare al Consiglio di Amministrazione una lettera di recesso, con questa motivazione? “RICHIESTA DI RECESSO IMMEDIATATO DELLA QUALITA’ DI SOCIO COOPERATORE DELLA X Scarl PER GIUSTA CAUSA, IN SEGUITO CIOE’ AL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA”. Inoltre ogni singolo socio cooperatore può presentarla, facendo leva sul fatto di non essere d’accordo con l’approvazione del prossimo bilancio? Vantaggi e svantaggi del recesso per il socio cooperatore.
2. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, ogni singolo socio cooperatore può chiedere l’accesso agli atti della cooperativa? Lo scopo è quello di visionare le scritture contabili in forma analitica della società, in modo tale da prendere diretta conoscenza delle operazioni contabili effettuate dalla cooperativa nel corso degli esercizi amministrativi. Tale richiesta è individuale, di ogni singolo socio oppure collettiva in ambito della compagine sociale? E come può essere la richiesta? Qual’ è la legge di riferimento?
3. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, come avviene la richiesta di messa in stato di liquidazione della società? Una società cooperativa costituita da 100 soci cooperatori circa, divisa però in tre programmi edilizi, con ciascuno di 31 soci circa, i soci di uno solo di questi programmi, quello portato a termine, cioè concluso dal fatto di aver conseguito l’oggetto sociale, possono chiedere la messa in stato di liquidazione del solo limitato programma concluso? Oppure la liquidazione riguarda comunque per legge tutta la compagine sociale e quindi l’intera cooperativa, e aspettare quindi per forza anche la conclusione degli altri programmi edilizi? Se può riguardare anche solo uno dei tre programmi, quanti soci su 31 devono presentare domanda di liquidazione?
Vantaggi e svantaggi dello stato di liquidazione per il singolo socio cooperatore.

Risposta al quesito:
1)L’assegnazione degli alloggi rappresenta generalmente la fase conclusiva del rapporto mutualistico (prestazione contrattuale), mentre resta vigente il rapporto sociale sino alla definitiva estinzione della Cooperativa (attraverso la procedura di legge), con l’obbligo dei soci (anche se assegnatari) di contribuire a tutte le spese generali attinenti alla predetta procedura.
2)Le Cooperative edilizie hanno normalmente la forma delle spa, ma è prevista la deroga a determinate condizioni che consentono l’assunzione della srl. Nel primo caso i soci hanno diritto esclusivamente all’accesso a determinati libri (assemblee, soci), mentre nel secondo caso possono accedere su richiesta anche alla contabilità. In ogni caso, se sussistono gravi sospetti di irregolarità, i soci possono promuovere il controllo giudiziario, richiedendo l’ispezione della contabilità; gli stessi soci, inoltre, possono richiedere l’Ispezione Straordinaria in sede amministrativa (Ufficio Vigilanza del Ministero) esponendo le gravi irregolarità sospettate ovvero riscontrate. Per espletare le predette attività di tutela è necessario il preventivo esame dei bilanci sociali, nonché l’attività preparatoria con richieste informative inviate agli amministratori. I soci con le maggioranze previste nel codice civile possono richiedere la convocazione dell’assemblea indicando l’ordine del giorno (che può anche prevedere la revoca del mandato agli amministratori). Se gli amministratori non provvedono, i soci possono ricorrere al Presidente del Tribunale che dispone la convocazione dell’Assemblea.
3)La messa in liquidazione riguarda tutta la Società, mentre alla conclusione di uno dei programmi, i soci possono richiedere il recesso per il raggiungimento dello scopo sociale limitato al programma, ma dichiarandosi disponibile a versare le somme ritenute necessarie per le spese di estinzione della Cooperativa (pro quota). Se il recesso viene rigettato dagli amministratori, i soci interessati possono ricorrere al Tribunale per sentire pronunciare il riconoscimento del loro diritto.