A seguito di frazionamento mutuo di cooperativa avvenuto ad ottobre 2015, tutti gli appartamenti sono stati assegnati tranne 2, i cui proprietari hanno presentato le dimissioni richiedendo la restituzione di quanto versato.
La situazione è rimasta sospesa, la cooperativa si sta facendo carico del pagamento delle frazioni di mutuo dei dimissionari non accollate. È subentrata la possibilità di vendere uno dei due appartamenti ad un soggetto esterno che, per poter acquistare deve diventare socio. L’assemblea ha deliberato un prezzo di vendita più basso rispetto a quello che è stato pagato da tutti gli altri soci per favorire l’operazione e sgravare la cooperativa da spese ulteriori.
Potrebbe un socio impugnare la decisione e fare causa alla cooperativa per aver deciso di vendere l’appartamento ad un prezzo più basso di quello sostenuto dagli altri? Ha facoltà l’assemblea, con voto a maggioranza, di deliberare un prezzo più basso?
È chiaro che il prezzo è stato deciso in base alla proposta del nuovo acquirente.
Risposta al quesito:
Se la delibera impone oneri a carico dei soci essa deve essere tempestivamente impugnata (60 gg).
Eseguito il frazionamento e ottenuta l’assegnazione i soci assegnatari non hanno alcun obbligo di versare la quota di mutuo dei due alloggi assegnati.
Il mutuo gravante sui due alloggi rappresenta il “rischio d’impresa“ per la Banca (come da giurisprudenza), la quale può agire contro la Cooperativa, ma non contro i soci.
Alla luce di quanto precede, l’Istituto di credito si adeguerà e aspetterà che si assegnino gli alloggi residui.
In ogni caso, l’eventuale declaratoria di insolvenza della Cooperativa non si riverserà a carico dei soci, a condizione che gli stessi si siano saputi tutelare (soprattutto nelle assemblee sociali).