Quesito del 04/05/2017

Ancora una volta mi rivolgo al Suo Studio sempre sensibile ai problemi che vi vengono rappresentati e risolti  con competenza e sollecitudine
La nostra cooperativa (edilizia) è composta da due fabbricati realizati in due Comuni diversi. Essa  comprende 18 soci (12 a Follonica e 6 a Massa Marittima), il presidente ed il Consiglio di Amministrazione è unico. Domanda: possiamo chiedere la scissione in modo da staccarsi e formare due cooperative? Quale iter dovremmo seguite per realizzare il tutto? Per notizia gli appartamenti sono stati assegnati da anni a tutti i soci i quali siamo titolari godono di mutuo individuale.
Nel ringraziare per la rituale e cortese disponibilità, formulo ringraziamenti anche a nome dei 12 soci di Follonica.

Risposta al quesito:
Se lo Statuto sociale non regola esplicitamente l’ipotesi della scissione, si applicano le regole del Codice Civile, che, in sintesi, dispongono:
– La scissione deve essere deliberata dall’assemblea dei soci con la maggioranza qualificata per le modifiche statutarie ; nella valutazione del voto non incide l’appartenenza a diversi programmi costruttivi ;la delibera deve essere depositata presso il Registro delle Imprese;
– Effettuata la deliberazione, il Cda deve redigere un piano economico – finanziario, certificato da Revisori iscritti all’albo, che deve essere depositato presso il Registro Delle Imprese;
– Si deve costituire la nuova Società e trascorsi 60 gg dal deposito del progetto nel Registro Delle Imprese, in assenza di opposizioni, la scissione diviene operativa in ordine all’autonomia delle due Società, con le regole precostituite inerenti ai trasferimenti patrimoniali e alle conseguenti quote del debito sociale.
Va osservato che, nel caso prospettato, sembra che gli alloggi siano stati tutti assegnati e, pertanto, più che di scissione andrebbe valutata la Liquidazione e successive estinzione della Cooperativa (come per legge).