Quesito del 18/07/2017

Buongiorno avvocato, mi scuso fin da ora per il mio quesito che potrà rilevarsi articolato, ma dando uno sguardo ai precedenti spesso ci ritroviamo con domande a cui non sappiamo uscirne fuori.
Sono un Socio di una Cooperativa Edilizia in regime di edilizia agevolata (legge 493/93) e convenzionata (legge 865/71) sottoposta a termine iniziale ed a condizione risolutiva. Abbiamo o meglio sono circa due anni che attendiamo il fondo regionale da parte della Regione Lazio che stanzia per ogni singolo Socio la somma di 19.000 euro.
Siamo Soci di una cooperativa creata e gestita da noi, quindi la Cooperativa ha ottenuto un Mutuo dalla banca i quali soci hanno provveduto a sanare con anticipi liquidi e la richiesta di un Mutuo. Ai sensi dell’art. 9 della legge 493/93 gli alloggi da realizzare devono essere assegnati in uso e godimento per un periodo non inferiore ad otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Ci ritroviamo oggi ad aver ricevuto da parte della Cooperativa (che siamo noi) due anni fa, gli alloggi e la scorsa settimana abbiamo effettuato l’atto dal Notaio.
La domanda che volevo esporLe è la seguente. Per 8 anni siamo locatari dell’alloggio, abbiamo versato circa 200.000 euro più accollo del mutuo, prima versando la rata alla cooperativa che versava alla banca e il prossimo mese verrà frazionato per i singoli soci.
Ad oggi, in realtà, non siamo proprietari dell’alloggio? Le varie spese e le rate del mutuo non possiamo recuperarle con la dichiarazione dei redditi?
Per accedere ogni socio doveva avere alcuni requisiti (reddito inferiore a 25000 euro, non altre proprietà, ecc) se nel frattempo, nel corso degli 8 anni vengono a mancare questi requisiti cosa succede?

Risposta al quesito:
Con recente disposizione legislativa la Regione Lazio ha modificato il regime dell’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata–convenzionata, prevedendo espressamente l’eliminazione dell’obbligo della preventiva locazione degli alloggi.
In ragione di quanto precede la Cooperativa deve assegnare definitivamente in proprietà gli alloggi realizzati ai soci che siano in possesso dei requisiti di legge.
Se i competenti Uffici regionali hanno già emesso il nulla osta a seguito della verifica dei predetti requisiti, non resta che effettuare l’atto di precisazione innanzi al notaio per ottenere la piena proprietà degli alloggi.
Se, viceversa, non esiste il nulla osta dei predetti Uffici occorre formulare l’istanza per l’ottenimento e procedere alla stipula dell’atto pubblico.