In caso di licenziamento da parte della cooperativa di tipo B per cui ho lavorato, posso avere diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione pur essendo da un anno in aspettativa per motivi familiari e precedentemente in maternità?
In pratica non ho lavorato negli ultimi 24 mesi.
Risposta al quesito:
Tra i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria che possono beneficiare dell’indennità denominata NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) vi sono anche i soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato.
Occorre però tener presente, in via generale, che tra i requisiti necessari per poter fruire della NASPI vi è anche quello “lavorativo”, secondo cui, ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve fornire la prova di aver svolto almeno trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti all’inizio del periodo di disoccupazione (rimanendo ininfluente la durata oraria della prestazione lavorativa per ciascuna giornata).
Qualora, tuttavia, durante il predetto periodo di dodici mesi si verifichino, o comunque siano già in corso, gli eventi espressamente previsti dalla normativa (tra i quali l’aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali, il congedo parentale, il congedo obbligatorio di maternità purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta la contribuzione), l’arco temporale all’interno del quale andrà dimostrato il possesso del requisito lavorativo aumenterà in misura pari alla durata degli eventi medesimi.
Nel caso prospettato, in base alla sequenza temporale dei fatti descritti ed in assenza di maggiori informazioni sulle circostanze concrete, non sembra soddisfatto il requisito lavorativo previsto per la fruizione della NASPI.