Sono il presidente di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa che nel corso del 2016 ha completato parzialmente la realizzazione degli alloggi ai soci con relativa assegnazione e frazionamento mutui.
Ho precisato parzialmente in quanto degli 8 alloggi uno non è stato ancora realizzato per queste irregolarità: da una ricognizione dei lavori eseguiti è emerso che l’impresa di costruzione non aveva eseguito lavori per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto regolarmente corrisposto dalla Cooperativa.
A questo punto Le chiedo se esistono i presupposti per addebitare la responsabilità in solido a carico dell’impresa appaltatrice e della Direzione Lavori. Tra l’altro i soci ritengono sussistano anche responsabilità a mio carico per aver effettuato i versamenti a favore dell’impresa.
Ma Le chiedo ancora non ricorrono i presupposti per le inadempienze della Direzione Lavori che non mi ha tenuto ragguagliato sulla situazione, considerato che anche negli altri alloggi già completati sono state accertate, a seguito di una perizia affidata a un terzo tecnico esterno, irregolarità piuttosto sostanziali?
Intendevo conoscere quale orientamento adottare per risolvere questo problema che ha danneggiato tutta la Cooperativa e in particolare il socio che si è dovuto accollare un mutuo senza avere un alloggio.
Risposta al quesito:
Se i pagamenti all’impresa sono stati eseguiti a fronte delle liquidazioni effettuate dal Direttore dei Lavori secondo gli Stati d’avanzamento, in tal caso il predetto professionista è responsabile in solido con l’impresa.
Se, viceversa, il presidente ha effettuato pagamenti all’impresa, indipendentemente dalle attestazioni della D.L., in tal caso egli stesso è responsabile verso la Cooperativa, almeno che fornisca la prova di avere specificatamente richiesto al professionista la valutazione scritta dello stato dei lavori, ricevendone una errata e/o falsa attestazione.
Per quanto attiene ai vizi negli appartamenti finiti, occorre verificarne la portata per potere affermare se ne è coinvolto il Direttore dei Lavori (esclusivo responsabile del controllo tecnico).
Le eventuali responsabilità del presidente (amministratori) devono essere sollevate mediante azione sociale deliberata dall’Assemblea dei soci. Occorre, comunque, verificare le varie deliberazioni autorizzative nel corso dei lavori e le obbiettive situazioni gestionali, al fine di accertare de ricorrono le paventate responsabilità del presidente.