La cooperativa edilizia, di cui sono socio, è prossima alla messa in liquidazione e, successivamente, alla chiusura definitiva. Ciò a seguito del conseguimento dello scopo sociale.
Posso conoscere, gentilmente, il quorum minimo previsto delle presenze dei soci all’assemblea.
Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono regolate dallo Statuto sociale anche in riferimento alle assemblee e ai relativi quorum.
In assenza di specifica disposizione statutaria si applicano le disposizioni del codice civile artt. 2368 e seguenti (Spa) art. 2479 bis (Srl).
Per la liquidazione occorrono le maggioranze dell’assemblea straordinaria: in prima convocazione la metà dei voti +1, per la seconda convocazione un terzo dei voti e due terzi dei presenti.
L’assemblea deve essere tenuta innanzi al notaio che ne redige il verbale nella forma dell’atto pubblico.