Sono socio di una cooperativa di alloggi dove quasi tutti i soci hanno fatto l’atto notarile, ma per colpa di pochi che hanno dei difetti agli alloggi e non trovano accordo con il costruttore non hanno intenzione di fare l’atto.
Il presidente ha specificato che la cooperativa si può sciogliere solo quando tutti i soci hanno firmato l’atto e sembra che non si riesca a sciogliere. Questo significa che tutti i soci stanno continuando ad affrontare tutte le spese della cooperativa mensili e annuali.
Volevo chiedere se i soci che hanno provveduto a tutte le spese possono ritenersi danneggiati da quelli che si ostinano a non provvedere all’atto, chiedendo a loro di provvedere alle spese per tenere la cooperativa aperta, la quale non si può chiudere per loro colpa.
Risposta al quesito:
Il rapporto mutualistico è a prestazioni corrispettive, sicché il socio prenotatario è obbligato a versare il prezzo e la Cooperativa è obbligata all’assegnazione dell’alloggio realizzato a regola d’arte.
In presenza di vizi e difetti costruttivi i soci prenotari hanno diritto a rifiutare la stipula dell’atto di assegnazione definitiva, a condizione che coltivino l’azione nei confronti della Cooperativa, la quale deve chiamare in garanzia il costruttore.
Le spese generali che si producono nelle more del giudizio possono essere oggetto di separato giudizio risarcitorio, i cui effetti di condanna si riversano sui soggetti di cui verrà accertata la responsabilità (costruttore in presenza di vizi, soci in assenza dei vizi).
Occorre però che la Cooperativa ponga in essere le adeguate intimazioni, mettendo in mora sia i soci (in ordine alla puntuale e tempestiva denuncia dei vizi), sia il costruttore (in ordine alla eliminazione dei vizi medesimi). Verso entrambi i soggetti la Cooperative deve riservarsi il risarcimento dei danni subiti.