Quesito del 25/06/2018

Sono Socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa in Liquidazione per Scioglimento per atto dell’Autorità ex art 2545 septiesdecies gli alloggi non sono mai stati assegnati con rogito né tantomeno vi è stato frazionamento del mutuo.
Le scrivo perché ho dei dubbi circa la gestione attuale della procedura. Il commissario Liquidatore si avvaleva dell’art 72 l.f. per sciogliersi dai verbali di prenotazione/assegnazione d’alloggio. Successivamente con lettera racc. a.r. richiedeva ai soci di insinuarsi al passivo ex 207 l.f. qualora vantassero credito nei confronti della Soc. Coop.
A seguito di chiamate telefoniche chiarificatrici il commissario ci indicava che quest’ultima comunicazione ex 207 l.f. fosse riservata ai soli soci “eccezionalmente” creditori, poiché attraverso l’art 72 l.f. lo scioglimento dai verbali costituiva di per sé insinuazione al passivo, pertanto non era necessario presentare tutta la documentazione, alla pec indicata, per la domanda di ammissione al passivo nel termine di 15 giorni.
Le mie domande sono le seguenti: può effettivamente l’art 72 l.f. operare in tal senso e quindi iscrivere come “creditori” i soci della cooperativa edilizia che? Qualora così non fosse, oltre il verbale di assegnazione, quali documenti dovrebbero esibire i soci dato che le spese sostenute per il condominio e quelle inerenti la cooperativa (es. quote di mutuo, gestione contabile e amministrativa) sono riconosciute come spese necessarie per la detenzione e occupazione di una abitazione di una proprietà indivisa?
Infine, data la fattispecie, il termine indicato dal Liquidatore di 15 giorni ex art 207 l.f., che nessun socio ha osservato in rispetto alle chiamate sopracitate, è perentorio?

Risposta al quesito:
L’art. 72 della Legge Fallimentare consente al Liquidatore di sciogliersi dal contratto pendente (assegnazione dell’alloggio) e ammettere il socio prenotatario al passivo per il di lui credito risultante dalla contabilità sociale a seguito delle anticipazioni effettuate in conto costruzione dell’alloggio.
Se il socio si insinua al passivo, automaticamente rinuncia alla esecuzione del contratto, anche se il Liquidatore non si è ancora sciolto.
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa, tutte le spese di uso dell’immobile e quelle generali di amministrazione non costituiscono credito per il soci , il quale può legittimamente pretendere solamente le anticipazioni (ovvero prestiti) effettuate per la realizzazione dell’alloggio.
La documentazione di supporto deve essere quella che comprova i versamenti (ricevute bancarie e estratti conto), ma il Liquidatore ha l’obbligo di verificare la contabilità sociale, dalla quale può ricavare, comunque, l’esistenza del credito (stante che si tratta di un rapporto sociale documentato in atti).
Il termine di riscontro della comunicazione ex art. 207 L.F. non è ex lege perentorio, ma costituisce una normale messa in mora, che se adeguatamente riscontrata, consente anche l’eventuale dilazione per la produzione documentale non immediatamente reperibile dal socio.