Sono socio di una cooperativa edilizia in L.C.A. dal 2005 che ha da anni concluso totalmente il programma edilizio (140 alloggi) ed altrettanto assegnato ai soci gli appartamenti tramite rogito notarile.
Al momento il Commissario Liquidatore mi scrive una Raccomandata A.R. comunicandomi la conclusione (favorevole!!) di tutti i contenziosi e le cause in atto nel tempo, chiedendomi di effettuare un versamento come “saldo estratto conto finale della procedura di liquidazione coatta” in base ad un saldo scheda personale ed oneri relativi alla procedura di liquidazione coatta, comunicandomi inoltre di non aver più nulla a che pretendere dopo il pagamento del citato importo.
Occorre precisare che restano in atto dei contenziosi tra cooperativa ed alcuni soci morosi da tempo (una decina) di cui il giudice ha già stabilito di dover procedere tramite arbitrato (previsto da statuto).
La domanda è questa: per meglio e maggiormente tutelarmi vorrei procedere al pagamento e chiedere le dimissioni da socio. Rientra tra i compiti del Commissario Liquidatore accettare le mie dimissioni? Quale altra formula o possibilità potrei adottare o proporre al Commissario Liquidatore per assicurarmi che non mi verranno chiesti ulteriori versamenti?
Risposta al quesito:
Il Commissario Liquidatore provvede alla realizzazione dell’attivo e alla conseguente distribuzione delle somme ai creditori ammessi al passivo, secondo la gradazione prevista dalla Legge; tale attività è svolta nell’esclusivo interesse dei creditori.
Emanato il provvedimento di Liquidazione Coatta (alias fallimento) la Cooperativa è sciolta di diritto, sicché non sono ipotizzabili problematiche attinenti con le dimissioni da socio.
Il rapporto che si instaura tra Liquidatela e prenotatari può essere quello della prosecuzione del contratto pendente (assegnazione) ovvero quello dello scioglimento del contratto medesimo ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare.
Nel primo caso il “rapporto” si svolge in ragione delle convenzioni contrattuali s si conclude, al pari di qualunque altro contratto, con la quietanza.
Nel caso di specie sembra che gli alloggi siano stati assegnati, sicché, a meno che non ci sia una riserva nell’atto medesimo, il prezzo dovrebbe risultare per intero pagato, sicché la Liquidate non dovrebbe avere alcun credito.
La procedura, tuttavia, potrebbe vantare il credito a seguito di deliberati sociali che hanno obbligato i soci.
Occorre, pertanto, verificare bene le clausole contrattuali, soprattutto quelle relative al pagamento del saldo prezzo (se dovuto in ragione della riserva nell’atto pubblico di assegnazione, entità commisurata ai versamenti già eseguiti) e della quietanza (normalmente apposta nei rogiti notarili).
Occorre, inoltre, verificare l’esistenza di deliberati vincolanti per i soci e la loro validità.
Nel caso di accettazione da parte del socio, sarà necessario stipulare con la Liquidatela la scrittura transattiva con l’apposizione della quietanza, sufficiente a liberare il socio da ulteriori pretese.