Sono socio di una cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa. A seguito del mancato versamento da parte di alcuni soci della quota in conto prenotazione alloggio, il CdA ha prima escluso dall’assegnazione i soci morosi e poi sottoscritto, con scrittura privata, un accordo con l’impresa di costruzioni attraverso il quale realizza il trasferimento all’impresa degli alloggi non assegnati a fronte di un corrispettivo che, per entità, penalizza i soci assegnatari facendo lievitare la ripartizione dei costi a loro carico in modo considerevole.
Il contenuto dell’accordo non è mai stato reso noto ai soci ma risulta ratificato in un verbale (con foglio presenze allegato) di una assemblea non più impugnabile per scadenza dei termini.
Quali azioni potrebbero intraprendere i soci per veder tutelati i loro interessi?
Risposta al quesito:
Le problematiche enunciate nel quesito riguardano diversi profili, in particolare il profilo della morosità dei soci e della loro esclusione e il profilo della legittimità dell’operato del CdA.
I soci morosi devono impugnare in termini la loro esclusione, dimostrando l’inesistenza della morosità in ragione degli eventi concreti che hanno caratterizzato la gestione sociale.
In ordine alla cessione degli alloggi in favore dell’impresa, occorre, innanzitutto, verificare la legittimità del percorso in ragione della mutualità prevalente a cui la Cooperativa deve presumibilmente uniformarsi a norma di Statuto.
Ciò posto, si rende necessario valutare l’aspetto economico dell’operazione, il cui risultato deve risultare positivo in riferimento al rapporto tra impegno economico profuso e fabbisogno finanziario indispensabile della Società.
Eseguite le predette valutazioni, si rende necessario verificare se l’assemblea di ratifica sia nulla e, quindi, sottratta alla disciplina dei termini per la relativa impugnativa.
Nel caso positivo, occorre dare corso all’azione giudiziaria per la declaratoria di nullità, dopo attento esame dei presupposti di fatto e di diritto.
Ovviamente la predetta azione non può essere intrapresa dai soci esclusi, posto che l’assemblea è intervenuta successivamente al provvedimento espulsivo.