In una cooperativa edilizia, se il Presidente “rappresentante legale”, a fronte di un decreto ingiuntivo di un’ingente somma, lascia decorrere i termini utili per proporre opposizione, senza tra l’altro dare un’esauriente spiegazione ai soci dell’accaduto, può essere un valido motivo chiederne il commissariamento per gravissima negligenza?
Tutto ciò, cosa comporterebbe per i soci della cooperativa in termini di costi?
Risposta al quesito:
Gli amministratori delle Società in generale devono eseguire il loro mandato con la diligenza ordinaria, in mancanza della quale possono essere revocati e rispondono per i danni arrecati in ragione delle loro omissioni.
Nel caso di specie esistono le condizioni per la declaratoria di responsabilità, ma occorre preliminarmente verificare le ipotesi di fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Se con l’ipotizzata opposizione la Cooperativa avesse ottenuto l’accoglimento, in tal caso ci sarebbero le condizioni di responsabilità in capo all’amministratore inadempiente.
L’episodio, comunque, non sarebbe sufficiente per determinare il commissariamento della Cooperativa, trattandosi di un provvedimento dell’Autorità di vigilanza a tutela dell’interesse generale al buon funzionamento delle Cooperative in generale.
Il predetto provvedimento viene assunto qualora la Cooperativa non rispetta la normativa mutualistica, è insolvente, sussiste la sistematica e continua irregolarità nella gestione sociale.
L’attività del Commissario viene remunerata dalla Cooperativa a seguito della liquidazione dell’Autorità di vigilanza, secondo i parametri e le tariffe predeterminate per legge.