Quesito del 24/10/2018

Gentili avvocato, sono socio di una cooperativa edilizia che non ha più un soldo, data la mala gestio degli anni pregressi, con recente nomina di nuovi presidente ed amministratori.
Nel 2006, in aggiunta al versamento di € 65.000 all’atto del subentro come socio cessionario di quota altrui (un semplice pezzo di carta senza alcuna specifica), mi è stato fatto versare indebitamente un ulteriore importo di e 50.000 che poi, a fronte delle mie minacce, visto che nessun altro li aveva versati e non erano neppure iscritti in bilancio (sic!), si sono impegnati a restituirmi tale somma, compatibilmente con le disponibilità di cassa (inesistenti).
La mia domanda è questa: trattandosi di riconoscimento di debito, potrei presentare ricorso per D.I. ex art. 642 ultimo comma c.p.c., nonostante lo Statuto societario imponga ai soci di portare le controversie aventi ad oggetto “il rapporto sociale” ad una commissione arbitrale?
Vorrei avere un titolo per iscrivere ipoteca sul terreno e chiedere gli interessi di mora (commerciali) senza dover affrontare i costi proibitivi dell’arbitrato collegiale. In caso contrario, per aggirare l’ostacolo, potrei cedere il mio credito o lo stesso deve ritenersi ritenersi “strettamente personale” ex art. 1260 c.c.?

Risposta al quesito:
Il procedimento monitorio non si sottrae alla clausola arbitrale, ma se il creditore vi da corso e il debitore non propone opposizione sollevando l’eccezione, la competenza si radica innanzi al Giudice ordinario.
La cessione del credito è teoricamente possibile, ma i pratica è molto improbabile che si trovi un cessionario disposto a pagare per il nulla.
Nel caso di specie, il socio creditore potrebbe dare corso all’azione di responsabilità verso gli amministratori, se la richiesta di versamento risulta illecita.
L’ipotesi va, tuttavia, valutata in concreto dopo l’esame della documentazione ed il riscontro di tutti i presupposti di fatto e di diritto.