Quesito del 30/12/2018

Siamo una coop edilizia facenti parte di un consorzio il cui scopo è la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano PEEP e seguire le fasi della edificazione alloggi. Questi 2 scopi sono stati raggiunti ed è stata anche riconsegnata al Comune l’area consortile su cui sono state realizzate le opere di urbanizzazione.
Noi soci della Coop vorremmo recedere dal Consorzio, che non ha neanche proceduto alla messa in liquidazione o scioglimento, a causa degli ingenti costi di gestione del consorzio ma lo statuto del Consorzio prevede la possibilità di recedere solo nel caso di scioglimento della propria Coop o nel caso intervenga la revoca del provvedimento di esclusione. Di contro il Consorzio non vuole mettersi in liquidazione perché è presente una causa con i proprietari terrieri (che vede anche la costituzione in giudizio delle singole Coop).
Noi soci vorremmo avere una possibilità che ci consenta ex lege di recedere dal Consorzio, perché si ritiene subire una duplicazione di costi di gestione e legali dato che anche la nostra coop si è costituita in giudizio e perché a soccombere sarebbero sempre e comunque le singole cooperative.
Come possiamo procedere? Può lo stesso consorzio sciogliersi demandando alle coop la eventuale cessione (crediti e debiti) dato che di fatto è così?

Risposta al quesito:
Si presume che il Consorzio sia in causa con i proprietari del terreno espropriato dalle Cooperative.
In ragione di quanto precede, questi ultimo sono i creditori dell’Ente consortile, sicché il loro consenso è necessario per liberare l’Ente medesimo e fare subentrare al suo posto le Cooperative quali dirette debitrici.
In mancanza del predetto consenso, vige il contratto consortile, con l’inevitabile duplicazione di costi (spese legali) per i soci delle Cooperative. Questi ultimi possono tutelarsi controllando i costi consortili.