Quesito del 24/01/2019

I costi di costruzione di box invenduti in cooperativa edilizia vanno ripartiti in base ai millesimi di proprietà di ciascun socio assegnatario o in parti uguali?
Il Presidente della cooperativa che anziché ripartire il costo dell’invenduto tra tutti i soci trattiene le somme pagate in più solo da alcuni soci assegnatari a cosa va incontro?

Risposta al quesito:
Il rapporto mutualistico ha natura contrattuale e riguarda l’assegnazione dell’alloggio e delle pertinenze al socio obbligato a versare il prezzo convenuto.
Se, poi, la Cooperativa ha deliberato di costruire dei box auto indipendentemente dalle prenotazioni dei soci, questi ultimi non intrattengono alcun rapporto mutualistico in ordine a tali beni, se non dopo la prenotazione.
I versamenti dei soci non prenotatari dei box, non appartengono al rapporto mutualistico, ma costituiscono anticipazioni finanziarie derivanti dal rapporto societario.
Alla luce di quanto precede, le predette anticipazioni non sono commisurate ai millesimi di proprietà degli alloggi e vanno ripartiti in parti uguali, salva diversa statuizione dei deliberati assembleari.
Il presidente che crea disparità sociali, viola il mandato ricevuto e, pertanto, è responsabile della gestione distorta verso i soci, i quali possono agire a loro tutela con la revoca ovvero con la denuncia all’Autorità amministrativa di Vigilanza ovvero in sede risarcitoria qualora abbiano ricevuto un danno.