Quesito del 04/02/2019

Gent.mo avvocato, a Luglio 2018 ho inviato per raccomandata il recesso dalla società cooperativa sociale di cui facevo parte e, di conseguenza, dalla carica di vicepresidente della stessa per via dell’impossibilità di partecipare alla vita cooperativa dovuta alla nascita di mio figlio. Mi sono anche licenziata da lavoratrice della stessa cooperativa. In realtà pensavo già da diverso tempo di recedere per via della totale incapacità della Presidente di amministrare.
Nel periodo in cui è stato Amministratore unico ha creato notevoli criticità e anche quando ad Aprile 2018 abbiamo creato il consiglio direttivo, la situazione non è cambiata in quanto le decisioni erano prese solo da lei ma legalmente ne rispondevamo in tre.
Nel mese di Settembre ricevo una pec in cui veniva rifiutato il mio recesso motivandolo con il fatto che, secondo la presidente, dopo il mio recesso motivato per impossibilità a lavorare per motivi familiari e personali, sarei stata disposta ad aprire un’attività concorrente (cosa non veritiera).
Ad oggi non ho nessuna attività e vorrei capire cosa posso fare per ottenere le dimissioni da codesta cooperativa anche perché vorrei essere libera da responsabilità legate all’attività della cooperativa che prosegue le attività nonostante debba pagare stipendi arretrati per diversi mesi a parecchi dipendenti e soci, me compresa e pare investa in nuovi servizi e attività. Nonostante ciò ho preferito dimettermi non per giusta causa per evitare conseguenze alla cooperativa.
Inoltre le chiedo: può il Presidente da solo o con la votazione degli altri soci decidere di non accettare le dimissioni senza far capo al consiglio direttivo di cui faccio parte anche io?

Risposta al quesito:
Nel caso di Cooperativa di lavoro esistono due rapporti: quello sociale e quello mutualistico contrattuale.
Riguardo a quest’ultimo, il socio può comunicare l’impossibilità di eseguire la prestazione per motivi oggettivi (di salute, familiari etc.); la predetta comunicazione equivale alle dimissioni del lavoratore in generale e sconta i termini di preavviso previsti dalla legge.
Possono anche essere rassegnate le dimissioni da socio e, in tal caso, si estingue anche il rapporto mutualistico, fatti salvi i termini di preavviso.
Il CdA deve comunicare al socio dimissionario l’accoglimento o il rigetto della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso di mancata comunicazione protratta nel tempo il recesso di intende implicitamente accolto.
Nell’ipotesi di rigetto il socio deve impugnare il provvedimento innanzi al Tribunale competente, sostenendo le condizioni di fatto e di diritto che legittimano il recesso , avuto riguardo anche alle norme statutarie.
I deliberati sulla domanda di recesso devono essere assunti collegialmente dall’organo amministrativo.