Quesito del 27/05/2019

Premesso che oltre un anno fa la cooperativa edilizia cui sono iscritto, cooperativa chiaramente a mutualità prevalente, ha stipulato con i soci il compromesso di vendita fissando il prezzo dell’immobile in euro 295.000,00 oltre IVA;
che nessuna comunicazione e/o spiegazione è stata resa ai soci circa le voci che hanno concorso a determinare tale prezzo di cessione; che da indagini esperite risulta che in detta cifra sono compresi anche euro 40.000,00 circa di oneri aggiuntivi, cioè quota parte di debiti che la cooperativa stessa aveva contratto con la vecchia gestione amministrativa e che nulla avevano a che fare con il programma edilizio di interesse;
che lo scrivente in tutte le assemblee ha sempre sostenuto che i debiti contratti dalla cooperativa non potevano essere accollato ai soci ma che sarebbero da questi ultimi semmai anticipata per poi essere pretesi e/o restituiti a tempo debito;
che il nuovo C. di A., nel frattempo, ha posto in essere numerose azioni legali nei confronti del precedente C. di A. per il risarcimento dei danni; che altrettanto è stato fatto nei confronti di persone e/o società per il recupero dei capitali precedentemente distratti in malafede;
che il totale dei contenziosi in atto si aggirerebbe intorno ai 2.000.000,00 di euro; che di tali contenziosi civili nulla risulta in bilancio, né tanto meno nella nota integrativa né tantomeno all’ordine del giorno in occasione delle assemblee;
che la cooperativa inoltre detiene, oltre al terreno oggetto del programma edilizio di interesse, un ulteriore patrimonio immobiliare, sebbene gravato, in parte, da ipoteche.
Alla luce di quanto sopra si chiede se il comportamento della cooperativa è giusto nel gravare l’immobile oggetto del compromesso anche della quota parte del debito contratto, senza peraltro menzionarlo; se è giusto che le presunte azioni risarcitorie e/o di restituzione capitali non debbano essere menzionati nella nota integrativa al bilancio di esercizio; quali azioni si possono esperire per non pagare i debiti contratti dalla cooperativa o quanto meno poterne un domani chiederne la restituzione.

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una società finanziata dall’apporto dei soci, i quali hanno diritto alla prestazione mutualistica, nel caso di specie all’assegnazione dell’alloggio realizzato con il predetto apporto.
Nel caso che ci occupa, il prezzo di assegnazione risulta maggiorato da costi imputabili ad eventi dolosi della pregressa gestione.
L’attuale gestione amministrativa ha dato corso ai giudizi risarcitori, sicché solamente dopo la relativa conclusione e l’eventuale recupero delle somme sottratte, si potrà procedere al rimborso delle anticipazioni eseguite dai soci in misura superiore al reale prezzo dell’alloggio dagli stessi prenotato.
Alla luce di quanto precede, il prezzo dell’assegnazione dovrebbe essere segnato nella misura reale, ma le anticipazioni restano, comunque, in misura maggiore, almeno fino a quando non si potrà dare corso ai rimborsi. Ciò in quanto la Cooperativa non ha altre risorse, se non quelle degli stessi soci ad essa aderenti.
La tutela dei soci è quella di seguire bene la gestione della Società e i giudizi risarcitori, eventualmente costituendosi in appoggio alle domande della Cooperativa.