Quesito del 06/08/2019

Ho una impresa edile è mi è stato chiesto dal presidente della coop. di subentrare, come presidente è di gestire in modo autonomo la coop., senonché vi sono alcuni soci tra cui il presidente che sono paganti e vorrebbero uscire dalla coop, prevedendo un piano di rientro, gli ho proposto una permuta con riserva di proprietà, alla quale verranno rimborsati, nel tempo concesso di circa 4 anni, dovrei stipulare con questi soci un contratto di permuta, per la restante parte della coop. assumendomi tutte le responsabilità economiche e finanziare e costruttive, visto che il cantiere è stato completato al 80%, quindi dovrei completare i lavori, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la futura vendita ai vari enti e quant’altro, per quanto riguarda il subentro esso è un atto amministrativo e quindi esula il notaio, ma per quanto riguarda i soci paganti, un atto notarile dove si evince la promessa del piano di rientro e la fuoriuscita dei soci paganti e l’ingresso di nuovi soci, ecco questo è quello che mi occorre un atto giuridico che sia valido e dia garanzia al nuovo presidente e ai soci paganti.

Risposta al quesito:
La Cooperativa non è una Società di capitali pura, sicché non è prevista la gestione in base alla quantità di capitale sociale posseduta, ma resta pur sempre una Società mista, caratterizzata dalla partecipazione diretta dei soci cooperatori, ai quali la legge assegna un ruolo determinante.
Quanto precede per chiarire, innanzitutto, che il ”subentro” nella qualità di “presidente” non può essere convenuto a fronte di “contropartite“ economiche concesse da un gruppo di soci, in quanto un tale accordo rischierebbe di essere nullo.
Ciò non vuol dire che non sia possibile raggiungere il risultato, ma lo si deve fare con una serie di atti, adeguatamente predisposti, in modo che vangano tutelati gli interessi di tutte le parti.
E’, tuttavia, necessario esaminare preventivamente la reale situazione economica e amministrativa della Cooperativa, non solo per la regolarità degli atti finalizzati al programma prefissato, ma, soprattutto, per evitare sorprese per la parte “subentrante”.
E’, quindi, necessario il preventivo esame dei Bilanci sociali, del numero di soci esistenti, delle reali esposizioni debitorie, della regolarità della costruzione edilizia già realizzata e di quant’altro utile a comprovare la situazione di legittimità della Società.
Solo dopo avere proceduto al preventivo esame dello stato della Cooperativa si può valutare la effettiva volontà delle parti e trovare la soluzione contrattuale che garantisca tutte le parti in gioco.