Quesito del 13/09/2019

Spettabile Studio Cannavò,
il sottoscritto gradirebbe una spiegazione ulteriore alla sua precedente richiesta in ambito della disciplina riguardante fidejussione bancaria e Cooperative edilizie.
A tal proposito riformulo la domanda precedente in un modo più chiaro, almeno spero.
La questione è questa:
In una Cooperativa edilizia a Responsabilità limitata dei soci, è stata firmata da 26 soci su 31 una fidejussione bancaria, ad inizio progetto, riguardante la costruzione di 31 unità immobiliare per prima casa. Tutti i soci prenotanti hanno firmato il loro rogito diventando ciascuno poi, proprietario di un immobile.
Soltanto un socio (non fidejussore) non ha firmato il rogito riguardante l’immobile solo prenotato.
Ora su quell’immobile vincolato dalla fidejussione bancaria, siccome non sono state pagate le rate del restante mutuo aedifica come prevede il contratto di mutuo fondiario, su quello stesso ultimo immobile rimasto, la banca vanta un credito di 130.000 euro.
La banca creditrice ora ha inviato sia alla Cooperativa che a ciascun socio fidejussore una lettera di intimazione di pagamento per la riscossione del suo credito e ha dato un termine di 10 giorno perché i soci fidejussore della cooperativa paghino il loro debito.Se ciò non avverrà, la banca ha aggiunto che procederà.
Ecco Spettabile Studio, il sottoscritto quindi chiede:
1) Come può procedere la banca?
2) Cosa prevede in questo caso la legge? La banca, cioè per legge deve rivalersi solo sul patrimonio della cooperativa per soddisfare il suo credito? E in questo caso deve solo rivalersi sull’unico immobile rimasto di proprietà della cooperativa?
3) Può la banca rivalersi sul patrimonio personale (immobili di proprietà, conti correnti, e altro) dei singoli soci anche se sono fidejussori?
4) Infine, quindi, può la banca secondo legge pignorare prima il patrimonio personale (comprendendo anche l’immobile che tramite rogito notarile, ciascun socio ha acquistato dalla cooperativa pagando tutte le pendenze con la stessa e pagando regolarmente il proprio singolo mutuo con la banca creditrice per ciascun singolo mutuo) dei soci fidejussori della cooperativa?

Risposta al quesito:
Come già detto i contratti fideiussori possono prevedere la clausola del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; in tal caso la Banca deve rivalersi prima sul patrimonio della Cooperativa.
Nel caso contrario, la Banca può attivare la garanzia fideiussoria direttamente su uno o più soci, indipendentemente dal patrimonio residuo della Cooperativa.
I soci colpiti dall’azione della Banca, possono a loro volta rivalersi tanto sul patrimonio della Cooperativa, quanto sugli altri soci fideiussori rimasti indenni.