Quesito del 28/10/2019

Dopo circa 30 anni dalla costituzione di cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di alloggi con la l. 167, la Regione ha stabilito una sanzione di circa 240.000 euro a causa della mancanza dei requisiti da parte di sei soci su un totale di 32. La divisione è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato e adesso si è solo in attesa della notifica da parte della Regione.
Le ultime sentenze oltre a ribadire la mancanza di alcuni requisiti da parte dei soci attribuiscono responsabilità anche agli amministratori per mancata sorveglianza e altre inadempienze.
La domanda è: chi dovrebbe pagare la sanzione solo i 6 soci incriminati, tutti i 32 soci, gli amministratori o come si sta paventando è l’assemblea a dover decidere la ripartizione dell’intero importo tra i soci e/o amministratori.

Risposta al quesito:
L’attestazione dei requisiti soggettivi è riservata ai soci dichiaranti, i quali assumono le relative responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni.
Da quanto precede consegue che la responsabilità risarcitoria è addebitabile esclusivamente ai soci dichiaranti. Se, poi, per motivi da accertare, sussiste anche la responsabilità degli amministratori per mancato controllo (ad esempio nel caso di mancata verifica di certificazioni, etc..) si può configurare anche la responsabilità solidale degli amministratori medesimi.
E’ prevedibile che l’assemblea dovrà deliberare il pagamento provvisoriamente a carico della Cooperativa, ma è bene che nel corso della stessa adunanza, venga decisa l’azione di rivalsa verso i responsabili del danno/sanzione.