Quesito del 19/12/2019

Recesso formalizzato 13.05.2005 a norma art. 2532 c.c. e art. 9 statuto perfezionatosi per la “condizione” lasso di tempo trascorso.
Ricevo dal CdA rigetto istanza in virtù dell’art. 2473 c.c. “il recesso già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima”.
Il CdA con delibera 13.02.216 dice di ritenere illegittima delibera del precedente Consiglio di Amm.ne del 12.04.2010 che formalizzava i recessi dal 2001 -2009 ritenendo concluso il rapporto sociale in conseguenza dell’assegnazione dell’alloggio. La revoca della suddetta delibera avviene perché l’attuale CdA ha ritenuto non raggiunto da tutti i soci lo scopo sociale e mutualistico in egual misura citando l’art. 2516 c.c.
L’impugnazione fatta dal solo Cda non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al tribunale e l’annullamento potrebbe rientrare nell’art. 2377 c.c.?

Risposta al quesito:
Se il recesso si è consolidato la Cooperativa non può richiedere a distanza di un notevole lasso di tempo di recedere dalla deliberato di accoglimento dell’istanza (sia espresso che implicito).
Dai tempi enunciati, inoltre, si può desumere che anche un’azione in ragione della parità di trattamento sarebbe ampiamente prescritta in quanto azionata oltre il quinquennio.
Occorre, tuttavia, valutare se nel lasso di tempo intercorso la Cooperativa ha continuato a convocare il socio receduto nelle assemblee ovvero a richiedere contribuzioni di vario genere, poiché in tal caso si potrebbe profilare una anomalia nella comunicazione ovvero un rigetto dell’istanza di recesso, anche alla luce del comportamento acquiescente dell’ex socio.