Quesito del 07/06/2020

Vorrei chiedere una consulenza, circa un problema insorto pochi giorni fa. Il caso è questo: il socio di una cooperativa a società divisa, è in trattativa per la vendita di un appartamento; il palazzo è stato già ultimato.
Abbiamo concordato il prezzo di 149.000 euro, di cui 28.000 a nero. Ho proposto alla parte venditrice di rateizzare i 121.000 euro, al cui saldo si procederebbe al rogito notarile. Temendo un mancato saldo dei 28.000 euro, la parte venditrice mi propone di saldare i 149.000 euro per poi, allo scioglimento della cooperativa, procedere all’atto di compravendita, ancora non noto. Il saldo complessivo non mi garantirebbe di ottenere, a breve termine, un documento che attesti che io sia proprietario dell’immobile.
Il quesito che Le volevo somministrare è il seguente: posso sottoscrivere un patto di fiducia con la parte venditrice in cui dichiaro di saldare, a seguito dell’atto di compravendita, i 28.000 euro?
Nel caso in cui io saldi i 149.000 euro divento socio di cooperativa ma non proprietario effettivo, in assenza di un rogito notarile.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie il socio prenotatario dell’alloggio può recedere concordando con la Cooperativa che il subentrante sia la persona indicata dallo stesso recedente.
Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa deve deliberare l’ammissione accreditando al subentrante i versamenti già eseguiti dall’uscente.
Alla luce di quanto precede, il subentrante deve rimborsare i predetti importi all’uscente.
Il socio subentrante, tuttavia, resta obbligato nei confronti della Cooperativa per i versamenti ancora dovuti a titolo di saldo prezzo di assegnazione e di spese generali sino all’estinzione della Società.
Con l’assunzione della qualità di socio il subentrante condividerà la situazione sociale ed economica della Cooperativa.
L’alloggio resterà intestato alla Cooperativa sino all’atto di assegnazione definitiva, sicché può essere aggredito anche da creditori della Società.
Quanto precede deve indurre il subentrante a trattare con la Cooperativa, ma senza tralasciare l’accertamento delle reali condizioni economiche e finanziarie.
Per quanto riguarda le scritture tra le parti, esse sono ma non costituiscono alcuna garanzia, posto che l’immobile è di proprietà della Cooperativa, sicché il subentrante che versa non ha alcuna sicurezza sull’impiego del danaro.
E’, dunque, consigliabile che tutto il rapporto venga instaurato con la Cooperativa, ma dopo la valutazione delle reali condizioni economiche, anche attraverso la lettura dei Bilanci.