Quesito del 19/06/2020

La chiusura di un consorzio, di cui una iacp fa parte, comporta una riduzione dei costi di gestione che sono pagati con soldi pubblici.
Al contrario, una sopravvivenza inutile del consorzio, comporterebbe solo un danno erariale con aggravio di responsabilità per i Presidenti?

Risposta al quesito:
Le regole per l’estinzione del Consorzio restano identiche sia se esso sia partecipato da Ente pubblico ovvero composto da soli privati.
Occorre, pertanto, la delibera di messa in liquidazione volontaria, espressa dall’assemblea straordinaria innanzi al notaio.
La regolarità del procedimento di liquidazione volontaria non può comportare danno erariale in quanto dovuta per legge.
Il Consorzio potrebbe essere sciolto per atto dell’Autorità amministrativa di Vigilanza, se ricorrono i presupposti e ne viene fatta richiesta da uno dei soci, ivi compreso l’Ente pubblico.
Lo scioglimento dell’Autorità di Vigilanza può comportare l’accertamento d’ufficio di responsabilità amministrative inerenti alla gestione del sodalizio.