Quesito del 28/06/2020

Sono ad esporre questo problema: da due anni circa sono attualmente proprietario e socio di una coop edilizia ora in liquidazione. Nel 2015 in corso della costruzione dei 10 alloggi 4 soci me compreso abbiano richiesto e concesso a garanzia di attivare un mutuo di cooperativa pari a 570.000 euro.
Durante la costruzione sono stati assegnati altri alloggi e quindi dopo un anno dalla nostra attivazione del mutuo tutti gli alloggi sono stati tutti assegnati. Al mutuo poi hanno aderito successivamente altri due soci, quindi il presidente ha chiuso il vecchio mutuo e sottoscritto un nuovo. Tre mesi prima dell’assegnazione del primo alloggio ho rappresentato per mail che non avevo più necessità del mutuo, ciò nonostante sono stato inserito nuovamente tra i soci a garanzia, dicendomi verbalmente che ormai i documenti del muovo erano già pronti per il contratto del mutuo.
Al termine del mutuo 6 soci hanno confermato e chiesto l’accollo del mutuo residuo, mentre io non ne ho avuto bisogno.
La domanda è questa: le spese sostenute del 1° e poi del 2° mutuo come vanno ripartite? E gli interessi di preammortamento?
Chiedo questo in quanto il presidente ha addebitato le spese del mutuo ai soli soci che inizialmente hanno fatto da garante e idem con il secondo mutuo, poi dopo aver effettuato il rogito di tutti gli alloggi ci siamo accorti che il nostro mutuo è stato utilizzato anche da soci non facenti parte del lotto sul quale vi era la nostra garanzia… e che comunque senza dire nulla ai soci aveva recuperato solo gli interessi…
E’ corretto questo comportamento, personalmente ho chiesto che le spese dovevano essere ripartite tra tutti i soci compreso quelli extra… quindi oggi ritengo di aver pagato anche per gli altri, spese e interessi.

Risposta al quesito:
Il mutuo è stato erogato per la realizzazione di un certo numero di alloggi da assegnare ai relativi prenotatari.
I predetti alloggi sono stati realizzati con l’apporto finanziario del mutuo, sicché gli interessi di preammortamento devono essere ripartiti tra tutti gli assegnatari, che hanno fruito dell’impiego finanziario.
Nel caso di specie i soci garanti possono essere diversi da quelli assegnatari degli alloggi, ma questi ultimi sono tutti tenuti al pagamento pro quota degli interessi di preammortamento.
L’eventuale diversa ripartizione sarebbe illegittima per la palese violazione dei principi di proporzionalità della prestazione e di parità di trattamento.