Quesito del 29/11/2020

Coop indivisa primo immobile (torre) costruito per 76 soci con mutuo regionale pagato dai 76. Dopo alcuni anni la costruzione di 12 appartamenti i due immobili distano circa 100 mt (Costruzione palazzina a schiera) primo piano e secondo piano con relative cantinole con 2 locali più sala condominiale e vano pompe acqua potabile, realizzati dal mutuo dato in due trance 528 + 192 per un totale = 720 milioni, mutuo regionale indicizzato finito di pagare nel 2005.
Dall’anno in cui ci sono stati assegnati gli appartamenti nel 1987 noi 12 assegnatari dal primo momento a tutt’oggi con il consenso di tutti i Cda che si sono succeduti ci siamo accollati tutti i pagamenti, somme per le opere di urbanizzazione spese di gestioni varie alla cooperativa (li aveva anticipati). In più la beffa di allaccio acqua e fogna con i vari tronchi a spese dei 12, più tutti i tributi comunali ici, imu, tasi delle parti comuni sopra descritti. Infine opere edili di ristrutturazione nel 2017 per un costo di 11902,00 x 12 soci. Ora in imminenza del rogito per diventare proprietari, avendo fatto tutta la prassi, presidente e vari esponenti della torre non chiedono, ma si stanno coalizzando per vendere i locali di nostra pertinenza, dicono che sono di loro proprietà.
Come può essere se la costruzione degli appartamenti con i suddetti locali sono stati progettati e costruiti con il mutuo pagato dai 12 assegnatari, più il mantenimento oneroso negli anni per la vetustà della schiera sempre e comunque con l’impegno dei 12?
Le chiedo è possibile tutto questo? Quale strada intraprendere per scongiurare questa rapina?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono società persone giuridiche, la cui volontà si forma mediante le maggioranze dell’assemblea dei soci e si esprime per mezzo di delegati eletti che costituiscono il Consiglio di amministrazione.
La regola della maggioranza, tuttavia, non può ledere i diritti dei singoli soci, soprattutto se ricompresi nell’ambito del rapporto mutualistico, riguardante l’assegnazione degli alloggi prenotati dai soci.
Il predetto rapporto, infatti, è di tipo contrattuale, sicché prevede le prestazioni di entrambe le parti, il socio versa il prezzo e la Cooperativa realizza e assegna l’alloggio.
Nell’esecuzione del rapporto mutualistico, inoltre, le Cooperative devono applicare il principio di parità di trattamento, previsto dall’art. 2516 del codice civile.
Alla luce di quanto precede a ciascun socio spetta quanto previsto nel contratto di prenotazione, che deve essere eseguito con le stesse modalità per tutti i soci.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare il contratto di prenotazione dei 12 soci, i quali hanno diritto alla esecuzione della prestazione della Cooperativa, senza che sia loro imposto un trattamento diverso da quello riservato ad altri soci, anche se successivamente acquisiti dalla Cooperativa.