Quesito del 30/11/2020

Gentilissimo avvocato, io e mio fratello abbiamo preso 2 quote di una 167 gestita dal Comune con anche scelta della cooperativa (attualmente titolare di 4 cantieri) che avrebbe portato a compimento gli alloggi (30). Purtroppo dal 2008 non abbiamo ancora avuto riscontro, se non un inizio di costruzione, rustico, del pianterreno. Ad oggi versati circa 30.000 euro a testa.
“Fortunatamente” siamo riusciti a contattare quasi tutti i soci ed è nostra idea fare un’istanza al Presidente del Tribunale chiedendo di “splittare” i 4 cantieri e farci assegnare come i soci il nostro. Una volta assegnato è stata già individuata altra ditta edile disposta alle trattative. Da quanto conosciuto, il Comune ha ricevuto solo il 20% del costo del terreno.
In aggiunta a quanto sopra esposto, Le chiedo: può il Comune rimuovere questa ditta, anche se da lui scelta, visto il mancato introito (centinaia di migliaia di euro) per il terreno e per la mancata partecipazione al pagamento dei servizi comunali in un territorio dove le altre cooperative (diverse ditte) stanno aspettando la realizzazione di strade ed altro?
Sono passati 12 anni.

Risposta al quesito:
Si presume che esista un Consorzio di Cooperative che ha stipulato con il Comune la Convenzione prevista dall’art. 35 della L.865/71, in base alla quale le prime si obbligano a costruire gli alloggi da assegnare ai soci aventi i requisiti di legge e l’Ente locale assegna l’area dell’insediamento costruttivo.
Occorre, pertanto, verificare l’operato del Consorzio e delle Cooperative, per stabilire, innanzitutto, se siano inadempienti agli obblighi verso il Comune (come sembra in ragione del mancato rimborso del prezzo dell’area).
Qualora sussista l’inadempienza, il Comune può revocare il provvedimento amministrativo di assegnazione dell’area ed emettere un nuovo Bando per l’assegnazione ad una Cooperativa ovvero da una impresa convenzionata.
I diritti dei soci devono essere reclamati alla Cooperativa-Consorzio secondo le regole di diritto privato, previste dal codice civile e dagli Statuti sociali, sicché i soci medesimi devono tutelarsi adeguatamente, partecipando agli eventi sociali.
I soci possono risanare la Cooperativa ovvero, in alternativa, costituirne una nuova, ma in tal caso è improbabile che la nuova Società eviti la partecipazione al Bando pubblico per la riassegnazione delle aree in questione.