Quesito del 22/01/2021

La nostra società cooperativa edilizia nasce con regolare statuto nel 2005 con durata fino al 31 dicembre 2020. In questi anni, dopo mille litigi, numerosi lodi arbitrali, problemi di insolvenza delle rate del mutuo ecc. ecc… si è giunti alla realizzazione dei 12 alloggi previsti (uno per ogni socio della società).
A causa di alcuni soci insolventi (richiamati a regolarizzarsi nei diversi lodi arbitrali, di conseguenza resi esecutivi, ma ancora non monetizzati a causa dei tempi biblici della giustizia italiana), nel 2018 sono state trasferite solo 10 proprietà ai soci, ossia solo a chi era in regola con i versamenti richiesti nelle delibere del C.d.A..
Due alloggi sono quindi ancora di proprietà della società. Come premesso, la durata societaria è stabilita da statuto fino al 31 dicembre 2020 e a nulla sono servite le convocazioni assembleari per discutere sulla sorte della società, nonché dei due alloggi ancora “in testa” alla cooperativa. In assemblea non era mai presente la maggioranza e i presenti si astenevano da ogni decisione.
Ad oggi come si può risolvere la situazione? A chi bisogna rivolgersi per mettere in liquidazione la società? O più semplicemente, i 10 soci possono uscire dalla società in quanto scaduto il termine statutario?

Risposta al quesito:
Occorre verificare se:
il contenzioso con i due soci è incentrato su pretesi crediti di questi ultimi; nel rogito di assegnazione esiste l’accollo pro quota di eventuali risultanze negative per la Cooperativa;
il contenzioso riguarda l’esclusione dei soci dalla Cooperativa.
In tutti i casi sarebbe consigliabile che i dieci soci (soprattutto per gli ex amministratori) si riunissero per deliberare la Liquidazione volontaria della Cooperativa, affidando al Liquidatore la gestione del contenzioso.
Nel primo caso l’esito negativo dei giudizi si potrebbe riversare sugli amministratori e sui soci (per questi ultimi nel caso in cui si dovesse profilare una società di fatto succeduta alla Cooperativa scaduta, per i primi in ragione della dismissione del patrimonio sociale a seguito delle assegnazioni non gravate dell’accollo).
Nel secondo caso si profilerebbe l’obbligo dei soci in ragione dell’accollo.
Nel terzo caso l’esito negativo riguarderebbe le spese e l’eventuale risarcimento del danno con le ricadute di cui sopra.