Quesito del 29/07/2021

Egr. avvocato, ero socia di una cooperativa edilizia costituita nel 1973 che, raggiunto lo scopo sociale con l’assegnazione in proprietà ai singoli soci delle aree edificabili sulle quali sono state realizzate individualmente le abitazioni, si trovava nelle condizioni previste per lo scioglimento d’autorità. Nel 2001 con giudizio conclusivo al verbale di ispezione straordinaria, considerando che la cooperativa da 15 anni non provvedeva a depositare il bilancio di esercizio, non compiva atti di gestione e non aveva debiti legati a mutui né risultavano crediti da esigere, veniva sciolta d’autorità senza dar luogo a nomina del commissario liquidatore. Nell’incertezza di un eventuale debito della cooperativa nei confronti del Comune (il Comune aveva anni addietro richiesto il pagamento del prezzo definitivo delle aree assegnate ma, al diniego della cooperativa che contestava la determinazione del prezzo, il comune non rispondeva), gli ispettori provvedevano ad informare l’Ufficio affari legali del Comune dell’ispezione in corso, dell’esistenza dei presupposti per lo scioglimento d’autorità e dell’esigenza di conoscere le eventuali decisioni in merito. Il Comune non ha mai risposto e la cooperativa è stata sciolta d’autorità nel 2001.
Il Comune potrebbe oggi chiedere il pagamento delle aree oppure lo scioglimento d’autorità conseguente al silenzio dell’ente pubblico comporta una decadenza di qualsiasi credito vantato successivamente?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono sottoposte ai controlli dell’Autorità di Vigilanza, la quale può anche emanare il decreto di scioglimento nelle ipotesi previste dalla Legge, tra cui il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi.
La causa di scioglimento, tuttavia, si verifica di fatto a seguito della predetta inadempienza, con effetti indipendenti dal provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie, dunque, la Cooperativa aveva già perso la personalità giuridica dopo il mancato deposito dei Bilanci per i primi due anni consecutivi.
Ciò ha comportato che la Cooperativa ha proseguito per gli anni successivi e sino al provvedimento amministrativo di scioglimento come una Società di fatto, così coinvolgendo tutti i soci, i quali hanno automaticamente ereditato tutte le Passività sociali, ivi compresa quella nei confronti del Comune. In ogni caso va anche osservato che la tipologia dell’obbligazione (oneri espropriativi per il terreno concesso) insegue il bene, sicché anche sotto questo profili il Comune può perseguire il socio assegnatario direttamente per la quota parte del prezzo non pagato dalla Cooperativa e relativo al terreno occupato dall’immobile assegnato.
L’unica deroga a quanto precede può essere individuata nell’eventuale “prescrizione” del diritto di credito vantato dal Comune, circostanza che si verifica qualora l’Ente abbia omesso per dieci anni la “messa in mora” del singolo socio.