Quesito del 26/01/2022

Una cooperativa edilizia è stata condannata in primo grado al pagamento del risarcimento danno oltre spese legali a favore del socio assegnatario dell’alloggio per vizi ex art. 1669 c.c.. La somma è stata richiesta con formale messa in mora ma la Cooperativa non vuole provvedere.
La successiva azione esecutiva nei confronti di chi va effettuata?
I soci rispondono del debito?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono esclusivamente della quota sociale.
Il predetto principio di diritto può essere superato solamente se sussiste in atti un deliberato assembleare valido, con cui i soci hanno assunto l’accollo di uno o più specifici debiti della Società.
Occorre poi verificare se la Cooperativa ha assegnato gli alloggi ai soci imponendo l’ipoteca relativa all’esposizione debitoria, poiché in tal caso gli stessi risponderebbero in proprio del debito verso il socio receduto.
Quest’ultimo può anche valutare di agire verso gli amministratori con l’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 c.c., qualora siano riscontrabili gravi inadempienze gestionali che hanno arrecato il danno per il mancato rimborso delle quote versate dal receduto.