Ad integrazione del quesito del 02/05/2016 chiedo:
Allo stato delle situazioni, il socio diligente (adempiente), può intraprendere una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della cooperativa? Può chiedere il commissariamento della stessa?
1) Può intraprendere entrambe le azioni contemporaneamente e insieme? Possono essere intraprese anche da un solo socio? Ed a quali rischi, poi, eventuali, intraprendendo queste azioni nei confronti della cooperativa, il socio diligente (adempiente), potrebbe andare incontro? Qual è la procedura per la richiesta di queste azioni? A quali spese si va incontro?
Insomma, allo stato delle situazioni, il socio diligente (adempiente), come ne può uscire dalla cooperativa senza subire danni, e quindi essere sottoposto, ad eventuali rischi di qualsiasi genere?
2) E’ legale, ovvero secondo legge, che il notaio abbia potuto inserire nell’atto notarile di assegnazione alloggio la clausola che: “il socio nel ritenersi tacitato di quanto di sua spettanza, rassegna le dimissioni da socio della Cooperativa con effetto dalla data dell’ultima assegnazione, che coinciderà con la data fissata per la messa in liquidazione della Cooperativa?”
Tengo però a precisare che predetta clausola, che vieta di dimettersi subito, non è stata detta, né letta, né spiegata, anzi il Notaio ha solo precisato che dal giorno dopo del rogito potevamo già dimetterci.
Può essere contestata e quindi eliminata la predetta clausola? Inoltre, la suddetta clausola, non è stata inserita, tanto meno, nello Statuto della Cooperativa, al momento della costituzione della stessa. Infine, in questo tipo di Società Cooperativa si parla di dimissioni del socio o recesso del socio?
Visto che, a tal proposito, nello Statuto è precisato, però, RECESSO. E qual che sia, dimissioni o recesso, il socio diligente (adempiente), allo stato delle situazioni, può chiederle? E’ possibile chiederle anche da un solo socio? Come e con quale motivazione?
Risposta al quesito:
Sul presupposto che i tanti quesiti esigono l’adeguato approfondimento, si può genericamente rispondere che:
a) L’azione di responsabilità individualmente proposta dal socio danneggiato necessita di un danno diretto causato dagli amministratori (non già di un danno alla Società, in tal caso occorre il minimo del quinto dei soci);
b) Il socio può richiedere l’ispezione straordinaria della Cooperativa, purché supportata da adeguate denunce di irregolarità. Successivamente ai riscontri sui fatti denunciati, gli ispettori possono richiedere il Commissariamento della Cooperativa (il provvedimento amministrativo è auspicabile solo se finalizzato allo specifico obbiettivo prefissato dal socio denunciante);
c) Entrambe le azioni possono essere proposte contestualmente, in quanto autonome l’una dall’altra, la prima tendente ad ottenere il risarcimento del danno subito, la seconda volta alla regolarizzazione amministrativa della Società;
d) Il socio adempiente deve tutelare i propri diritti, intraprendendo le azioni previste dal Codice Civile mediante l’adeguata assistenza legale altamente specializzata in materia di diritto delle Società, in particolare della Cooperative edilizie;
e) Nelle Cooperative il socio assegnatario è tenuto a contribuire alle spese generali di amministrazione anche successivamente alla stipula dell’atto pubblico di assegnazione e fino alla estinzione della Società. Non è ,dunque, possibile il recesso anticipato, a meno che non sia espressamente accolto dal CdA. Il socio non può che tutelare adeguatamente i propri diritti con le azioni previste dalla legge.