Quesito del 20/05/2016

L’impresa costruttrice della Cooperativa Edilizia XX ha vinto in primo grado la causa per il riconoscimento di un credito vantato a titolo di mancato pagamento per lavori e revisione prezzi oltre a riconoscimento interessi ecc.
La Coop. si appellava e la Corte di appello confermava la sentenza di 1° grado con aggiunta di maggiori spese e interessi.
Nel frattempo la coop. è ancora attiva ed ha proceduto ai rogiti per assegnazione alloggi ” in diritto di superficie”.
In caso di diniego del pagamento può l’impresa procedere con d.i. e relativo precetto e successivo pignoramento dei singoli alloggi?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, l’Impresa creditrice ha due possibilità: l’una, di agire con azione di responsabilità verso gli amministratori, i quali hanno depauperato il patrimonio sociale assegnando gli alloggi; l’altra, quella di agire nei confronti dei soci assegnatari con azione revocatoria.
In entrambi i casi, occorre che l’attività giudiziaria sia svolta da professionista altamente specializzato nella materia societaria, in particolare inerente alle Cooperative edilizie.

Quesito del 20/05/2016

Nel caso di una Società cooperativa edilizia per azioni, qualora l’intervento edilizio non possa essere terminato a causa di un eccesso di alloggi non prenotati costruiti con il finanziamento della banca che non può essere rimborsata, in quale misura i soci sono responsabili al risarcimento della banca?
In particolare la banca oltre a diventare proprietaria dell’immobile può rivalersi su altre proprietà dei soci?
I soci rispondono in solido tutti in parti eguali oppure pro quota proporzionale ai millesimi di unità abitativa prenotata?

Risposta al quesito:
I soci prenotatari sono titolari di un diritto all’assegnazione dell’alloggio in base al rapporto contrattuale mutualistico, che nel caso di specie vede coinvolti tre soggetti: il socio, la Cooperativa, l’Istituto mutuante.
Se quest’ultimo non ha frazionato il mutuo al momento della concessione, non può pretendere la solidarietà tra i soci, i quali hanno diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio gravato esclusivamente della quota di ipoteca spettante in base al frazionamento (in un caso patrocinato da questo Studio, il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente al socio prenotatario).

Quesito del 17/05/2016

Ho pagato per intero il costo di un appartamento di una cooperativa edilizia da circa 1 anno e mezzo. Circa 7 mesi fa sono stati fatti i primi rogiti per quei soci che avevano necessità di contrarre un mutuo.
Da allora il presidente della Cooperativa non risponde più al telefono, senza alcun motivo plausibile, nè a me nè al notaio che cerca di fissare un appuntamento.
Vorrei sapere quali sono gli strumenti legali che possono costringerlo a presentarsi davanti al notaio prima della decadenza della carica.

Risposta al quesito:
Tralasciando le “normali” intimazioni epistolari con cui si ipotizzano le azioni di tipo risarcitorie , permanendo la “latitanza “ del presidente, ma anche degli altri amministratori (ciascuno dei quali può subentrare al presidente inadempiente) si possono intraprendere attività diverse innanzi all’Autorità sia giudiziaria che amministrativa.
Nel primo caso si può chiedere la convocazione coattiva dell’Assemblea dei soci per la revoca del mandato agli amministratori e l’elezione dei nuovi  ovvero uno specifico provvedimento d’urgenza innanzi al Tribunale delle Imprese; nel secondo caso si può chiedere il commissariamento della Cooperativa finalizzato al compimento dei rogiti e alla regolarizzazione della Società.

Quesito del 16/05/2016

Desidero porLe un quesito: nel gennaio del 2010 sono diventato socio di una cooperativa edilizia mentre nel febbraio del 2016 ho venduto casa e di conseguenza decade la figura di socio.
La domanda è la seguente: posso chiedere il credito di imposta, in qualità di ex socio, per l’iva al 4% versata al momento dell’assegnazione dell’alloggio?
Preciso che la cooperativa edilizia è ancora attiva.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, il venditore potrà beneficiare del credito d’imposta ai sensi l’art. 7, L. n. 448/1998, solo se procederà, entro un anno dalla vendita, ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale rispettando i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione “prima casa”.
A nulla rileva la perdita della qualità di socio, posto che il predetto credito, vantato nei confronti dell’Erario, spetta comunque al venditore dell’immobile che proceda al nuovo acquisto alle condizioni di cui sopra.
Il credito sarà pari all’importo iva versato al momento dell’originario acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto.
Poiché l’art. 7, L. n. 448/1998 dispone che l’acquisizione dell’immobile, entro un anno dalla vendita, possa avvenire “a qualsiasi titolo”, sarà possibile usufruire del credito d’imposta non solo ove si acquisti la proprietà del nuovo immobile (tranne che per donazione o successione), ma anche quando si acquisisca un diritto reale di godimento sullo stesso.
Come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il predetto credito sussiste anche qualora l’immobile medesimo venga assegnato in via provvisoria da una cooperativa a proprietà divisa.
In questo caso, i requisiti previsti per accedere all’agevolazione “prima casa” devono sussistere sia al momento dell’assegnazione provvisoria (il cui verbale dovrà essere registrato) sia alla data del rogito notarile.

Quesito dell’11/05/2016

Ad integrazione del quesito del 02/05/2016 chiedo:
Allo stato delle situazioni, il socio diligente (adempiente), può intraprendere una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della cooperativa? Può chiedere il commissariamento della stessa?
1) Può intraprendere entrambe le azioni contemporaneamente e insieme? Possono essere intraprese anche da un solo socio? Ed a quali rischi, poi, eventuali, intraprendendo queste azioni nei confronti della cooperativa, il socio diligente (adempiente), potrebbe andare incontro? Qual è la procedura per la richiesta di queste azioni? A quali spese si va incontro?
Insomma, allo stato delle situazioni, il socio diligente (adempiente), come ne può uscire dalla cooperativa senza subire danni, e quindi essere sottoposto, ad eventuali rischi di qualsiasi genere?
2) E’ legale, ovvero secondo legge, che il notaio abbia potuto inserire nell’atto notarile di assegnazione alloggio la clausola che: “il socio nel ritenersi tacitato di quanto di sua spettanza, rassegna le dimissioni da socio della Cooperativa con effetto dalla data dell’ultima assegnazione, che coinciderà con la data fissata per la messa in liquidazione della Cooperativa?”
Tengo però a precisare che predetta clausola, che vieta di dimettersi subito, non è stata detta, né letta, né spiegata, anzi il Notaio ha solo precisato che dal giorno dopo del rogito potevamo già dimetterci.
Può essere contestata e quindi eliminata la predetta clausola? Inoltre, la suddetta clausola, non è stata inserita, tanto meno, nello Statuto della Cooperativa, al momento della costituzione della stessa. Infine, in questo tipo di Società Cooperativa si parla di dimissioni del socio o recesso del socio?
Visto che, a tal proposito,  nello Statuto è precisato, però, RECESSO. E qual che sia, dimissioni o recesso, il socio diligente (adempiente), allo stato delle situazioni, può chiederle? E’ possibile chiederle anche da un solo socio? Come e con quale motivazione?

Risposta al quesito:
Sul presupposto che i tanti quesiti esigono l’adeguato approfondimento, si può genericamente rispondere che:
a) L’azione di responsabilità individualmente proposta dal socio danneggiato necessita di un danno diretto causato dagli amministratori (non già di un danno alla Società, in tal caso occorre il minimo del quinto dei soci);
b) Il socio può richiedere l’ispezione straordinaria della Cooperativa, purché supportata da adeguate denunce di irregolarità. Successivamente ai riscontri sui fatti denunciati, gli ispettori possono richiedere il Commissariamento della Cooperativa (il provvedimento amministrativo è auspicabile solo se finalizzato allo specifico obbiettivo prefissato dal socio denunciante);
c) Entrambe le azioni possono essere proposte contestualmente, in quanto autonome l’una dall’altra, la prima tendente ad ottenere il risarcimento del danno subito, la seconda volta alla regolarizzazione amministrativa della Società;
d) Il socio adempiente deve tutelare i propri diritti, intraprendendo le azioni previste dal Codice Civile mediante l’adeguata assistenza legale altamente specializzata in materia di diritto delle Società, in particolare della Cooperative edilizie;
e) Nelle Cooperative il socio assegnatario è tenuto a contribuire alle spese generali di amministrazione anche successivamente alla stipula dell’atto pubblico di assegnazione e fino alla estinzione della Società. Non è ,dunque, possibile il recesso anticipato, a meno che non sia espressamente accolto dal CdA. Il socio non può che tutelare adeguatamente i propri diritti con le azioni previste dalla legge.

Quesito del 10/05/2016

Insospettito da molte irregolarità sulla mia cooperativa a proprietà indivisa, ho svolto un indagine privata, ed è emerso che il presidente e il consigliere del Cda della mia cooperativa sono inseriti in Cda di società edili dove l’amministratore con rappresentanza d’azienda e un socio della mia cooperativa (non ha nessun alloggio in godimento)mentre il consigliere della mia cooperativa risulta essere amministratore delegato, mentre il mio presidente risulta essere consigliere.
Inoltre aggiungo che questa impresa edile fa parte di una holding e che ha costruito molti stabili per la cooperativa di cui faccio parte.
Inoltre aggiungo che sono molti i soci che non beneficiano di un alloggio in godimento e risultano essere imprenditori a vario titolo, queste società che sono di proprietà dei soci vengono nei condomini della cooperativa a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La mia domanda è questa: è possibile tutto ciò?

Risposta al quesito:
Alla luce di quanto pur sinteticamente esposto , sembra che sussista il conflitto di interessi tra la figura dell’amministratore della Cooperativa e quella di amministratore della società di lavori edilizi che svolge l’attività di manutenzione per la Cooperativa medesima.
Dopo avere attentamente esaminato la documentazione sociale, il socio può agire a tutela dei propri diritti, soprattutto se riesce a dimostrare il danno subito.