Quesito del 05/08/2015

Cinque anni fa, io e mio marito siamo entrati come soci di una cooperativa edilizia a r.l. per un comparto costruttivo nel Comune di Cagliari.
A tutt’oggi non hanno ottenuto, da parte dell’Amministrazione Comunale, nemmeno un parere preventivo del planovolumetrico. Avendo versato 150.000,00 euro e non avendo nessuna speranza di vedere realizzato (in tempi brevi) il comparto, abbiamo deciso di dimetterci da soci e chiedere la restituzione del capitale versato in c/costruzione.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la restituzione del capitale in due rate: la prima di euro 50.000,00 al 30 aprile 2015 e la seconda di euro 100.000,00 entro dicembre 2015.
Siamo ancora in attesa del rimborso della prima rata. Stiamo pensando di avanzare un’azione legale.
Le nostre domande sono: abbiamo la speranza di rientrare in possesso del capitale? In quanto tempo? E gli interessi?

Risposta al quesito:
Se il CdA ha accolto il recesso e ha stabilito i tempi di rimborso delle anticipazioni in conto costruzione  occorre verificare la legittimità della decisione.
Il rimborso delle somme anticipate dal socio receduto, infatti, è regolato dalle norme statutarie e da quelle specificatamente previste dal codice civile.
Qualora la decisione del CdA risulti legittima ovvero il socio l’ha accettata, dai termini stabiliti decorrono gli interessi da applicare sino all’effettivo soddisfo.
Nel caso in cui i predetti termini dovessero decorrere invano, il socio receduto può agire giudizialmente, preferibilmente con decreto ingiuntivo esecutivo ovvero con azione cautelare in modo da bloccare l’attività della Cooperative e costringerla all’immediato pagamento delle somme.

Quesito del 05/08/2015

Sono un socio di una cooperativa edilizia e dal 2007 mi trovo nell’appartamento assegnatomi con un verbale di consegna.
Da premettere che detta cooperativa ha beneficiato di fondi pubblici a fondo perduto, ad oggi ho pagato rate senza avere assegnato l’appartamento, non essendo ad oggi in regola con la certificazione di agibilità ( mancante).
Mi sono messo in diatriba con la cooperativa, devo premettere che per motivi famigliari sono rimasto indietro con alcune rate… la cooperativa mi ha detto che se entro il 30/12/2015 non regolarizzo per fare l’atto devo riconsegnare l’appartamento.
Ora mi chiedo posso chiedere un risarcimento del danno?
Posso riprendersi l’appartamento consegnatomi, stando loro dalla parte del torto per quanto riguarda la mancata agibilità dell’appartamento stesso?

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare se la mancanza di agibilità sia imputabile alla mancata osservanza di norme tecniche urbanistiche ovvero a un ritardo burocratico dell’Ufficio preposto.
Nel primo caso la Cooperativa è inadempiente e, prima di richiedere somme o altro al socio, deve predisporre un serio piano di risanamento eliminando il vizio che impedisce la certificazione di agibilità.
In tal caso, dunque, il socio può opporsi alle pretese della Cooperativa tutelandosi sia in sede amministrativa (con esposto alla Vigilanza), sia in sede giudiziaria ordinaria.

Quesito del 04/08/2015

Faccio parte di una coop edilizia a proprietà divisa di 30 soci.
In 27 abbiamo raggiunto lo scopo sociale acquistando l’abitazione tramite l’accollo del mutuo e revocando automaticamente come da contratto con la banca la fideiussione che ci impegnava in modo solidale.
Nonostante lo scopo raggiunto ci troviamo CREDITORI nei confronti della Coop in quanto ci siamo visti costretti a finanziare per circa 6000€ a socio le 3 abitazioni rimaste in quanto i 3 soci assegnatari risultano inadempienti.
Come possiamo DEFINITIVAMENTE chiudere la coop senza avere strascichi legali pagando tutti i creditori noi 27 inclusi ? E’ chiaro che la sorte dei 3 soci inadempienti non è ritenuta importante.

Risposta al quesito:
I soci inadempienti devono essere messi in mora dal Cdi A. e permanendo la loro inadempienza devono essere esclusi e dichiarati decaduti dalla prenotazione dell’alloggio.
I soci subentranti devono provvedere al versamento pro quota di tutti i costi sostenuti, consentendo alla Cooperativa di acquisire le risorse finanziarie mancanti.
I soci inadempienti rispondono di tutti i danni arrecati alla Cooperativa, ivi compresi quelli riferibili al ritardo nella chiusura della Società.
Se l’esclusione non viene opposta dai soci inadempienti si potranno evitare gli “strascichi legali”, se, viceversa, gli esclusi instaureranno giudizio, in tal caso saranno inevitabili le pur necessarie code processuali.

Quesito del 02/08/2015

Sono socia di una cooperativa sociale che è stata costituita a giugno 2014. Siamo in 4 .
Il legale rappresentante è uno dei soci amministratori e presidente del Cda.
Dopo un anno e dopo varie inadempienze del legale rappresentante che svolge con altro socio della coop un’attività in concorrenza ho deciso di dimettermi.
La coop non ha licenza, non ha locali dove operare e soprattutto manca la volontà dei due soci di raggiungere l’obiettivo sociale. Inoltre il rappresentante legale ha cambiato la password di accesso all’email della coop adducendo come scusa che aveva visto degli accessi anomali e in quanto responsabile legale ne deteneva l’uso esclusivo.
A suo tempo, cioè a dicembre 2014, io prestavo alla coop 1000 euro che avrei ripreso nel momento in cui la banca ci avesse concesso il fido.
La banca non ha concesso il fido. Posso riprendermi i 1000 euro avendo firma disgiunta, solo avvertendo il legale rappresentante?

Risposta al quesito:
La domanda di dimissioni da socio interrompe il rapporto sociale e, conseguentemente, anche i poteri delegati al socio receduto, ivi compresi quelli di accesso al conto corrente.
Alla luce di quanto precede, il socio dimissionario non può disporre delle somme in conto corrente, anche se legittimo creditore della Cooperativa.
Il socio receduto, pertanto, deve mettere in mora la Cooperativa e, permanendo l’inadempienza della stessa, può agire giudizialmente a tutela del proprio diritto di credito.

Quesito del 31/07/2015

Vivo in una coop a proprietà indivisa che negli anni 80 ha ricevuto dalla regione Puglia un contributo in conto interessi.
Ad oggi per problematiche varie nessuno dei soci si è potuto intestare l’alloggio. La coop è costituita da 56 soci tutti assegnatari e residenti e da 2 soci considdetti “prenotatari”.
Le domande sono due: in caso di morte di un socio a chi bisogna assegnare l’alloggio?
E’ possibile che un socio posso cedere il proprio alloggio ad un terzo estraneo alla Coop (avendo quest’ultimo tutti i requisiti per legge)? 

Risposta al quesito:
In caso di morte del socio prenotatario subentra nella medesima posizione il di lui coniuge convivente  e i di lui figli minori.
Se vi sono eredi appartenenti a nuclei familiari diversi da quello del socio defunto, la comunione ereditaria deve designare colui che, in possesso dei requisiti soggettivi di legge, subentra nella posizione di assegnatario.
In assenza di designa si verifica la decadenza dal diritto all’assegnazione e la Cooperativa può ammettere altro socio aspirante all’assegnazione dell’alloggio.

Quesito del 27/07/2015

Mi stanno chiedendo le spese condominiali del mio appartamento di una cooperativa a proprietà divisa pur non abitandoci e soprattutto non avendo ricevuto nessun atto ufficiale che attesti il possesso dello stesso.
Cosa devo fare?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha trasferito la proprietà degli alloggi, in tal caso è sorto per legge il Condominio quale nuova entità giuridica diversa dalla Società.
Può, tuttavia, accadere che gli stessi condomini diano mandato alla Cooperativa di gestire il Condominio.
Se la Cooperativa non ha trasferito gli alloggi, in tal caso non esistono spese condominiali, ma piuttosto spese generali e costi di gestione degli alloggi sociali.
In entrambe le predette ipotesi, la contribuzione del socio alle predette “spese” non è legata al possesso dell’immobile ma al suo rapporto con la Cooperativa nella seconda ipotesi ovvero alla sua qualità di proprietario nella  prima ipotesi.