Quesito del 07/03/2015

In una cooperativa a proprietà indivisa (legge 492/75) un socio è gravemente moroso, qualora l’Assemblea, in rispetto dell’Atto Costitutivo, vorrà considerarne la decadenza, come si calcola la quota sociale da rimborsare al socio decaduto?

Risposta al quesito:
Generalmente il rimborso dovuto al socio receduto ovvero escluso dalle Cooperative a proprietà indivisa è disciplinato dallo Statuto o da un regolamento approvato dall’assemblea.
In assenza di specifica regolamentazione statutaria o assembleare, la Cooperativa avrà diritto a trattenere esclusivamente le somme inerenti alle spese generali e di manutenzione degli immobili, mentre sarà obbligata a restituire al socio receduto o escluso quanto dallo stesso versato a titolo di anticipazione per i costi di costruzione dell’immobile (rate di mutuo comprese).

Quesito del 06/03/2015

Sono socia di una cooperativa edilizia di Agrigento, una cooperativa di soli 10 soci, abbiamo acquistato tre lotti con 16 appartamenti all’asta perché il costruttore era fallito e noi 10 soci avevamo investito molto.
Come presidente scegliamo un socio, chiediamo nel 2006 un mutuo da un milione di euro, adesso da nove mesi non vengono pagate più le rate, ci è stato revocato il mutuo dalla Banca XX, la banca ci scrive, l’ultima riunione fatta è stata nel novembre del 2013 il presidente non fa nessuna riunione per risolvere il tutto, alla banca dice che convoca le assemblee ma nessuno si presenta, cosa succederà adesso visto che grava sulle case un’ipoteca bancaria?
Le case sono già abitate, il presidente mette i soci uno contro l’altro, ad un socio con un verbale di assemblea del 2010 è riuscito a farlo rimanere socio si ma non si accollerà il mutuo, e gli ha fatto uno sconto sulla casa di sessantamila euro, su 10 soci 2 ci siamo ribellati, sono iniziati i guai, ci hanno buttato fuori dalla cooperativa, abbiamo dovuto fare un concordato ci è costato ventiquattro mila euro, siamo rientrati, il verbale di assemblea con il quale il socio non doveva accollarsi il mutuo è stato annullato, ma ad oggi il presidente della cooperativa non ha fatto nessuna riunione per riammettere il socio come socio fondatore ed accollarsi il mutuo.
Questa cooperativa è una cooperativa di soci per acquisto prima casa, ancora non vi è stato il frazionamento del mutuo non abbiamo gli atti singolarmente ma siamo ancora tutti proprietari dell’intera cooperativa.
Il presidente permette a dei soci di dare in affitto in nero le case assegnate. Con un verbale di assemblea ha fatto deliberare che vuole un compenso di sessantamila euro.
Cosa succederà adesso con la banca se non paghiamo il restante mutuo che è di seicentomila euro?

 

Risposta al quesito:
Se sugli immobili incombe l’ipoteca della Banca, in caso di mancato pagamento l’Istituto mutuante procederà al pignoramento e, quindi, gli alloggi verranno venduti all’asta disposta dal Tribunale.
Può anche accadere che la Cooperativa abbia altri creditori e, in caso di mancato pagamento dei debiti, potrà incorrere nella dichiarazione di fallimento ovvero di liquidazione coatta amministrativa.
Anche in tale ipotesi gli alloggi sociali verranno venduti all’asta e il curatore procederà al recupero delle somme che siano state deliberate dall’assemblea a carico dei soci debitori.
Dalle irregolarità enunciate, sembra che i soci dissenzienti siano necessitati ad effettuare una verifica della gestione e tutelarsi con l’ausilio di  professionisti esperti del settore.

Quesito del 06/03/2015

Siamo soci di una Coop.va edilizia a proprietà divisa.
Nel 2005 con delibera del Comune è stato trasformato il diritto di superficie da proprietà indivisa a proprietà divisa “per consentire il passaggio in proprietà degli alloggi ai singoli soci” citato letteralmente nella delibera.
Nel 2008 abbiamo estinto il mutuo contratto nel 1979 con agevolazioni regionali, nel 2012 abbiamo, con rogito notarile, trasferito il diritto superficie ai singoli soci.
Un anno dopo riceviamo comunicazione dalla Regione che dichiarava che non avendo richiesto l’autorizzazione alla stessa (legge 179/92) e non aver ottemperato agli atti amministrativi necessari, gli atti sarebbero considerati nulli; abbiamo inviato alla Regione tutta la documentazione richiesta e la risposta è stata: tutti gli atti vanno bene, potevano concederci l’autorizzazione al passaggio ai soci a sanatoria ma dovevamo liquidare la differenza di tasso sui mutui circa 1/1,5% in più a partire dal momento della stipula dei mutui (1979).
Chiediamo: questi importi sono dovuti? Anche se e’ passato tanto tempo? Poiché nella lettera la Regione dichiarava che il preposto a questa autorizzazione era il Comune, le delibere succitate valgono come autorizzazione?
Contemporaneamente è sorto un problema con il Comune che aveva stipulato con la coop.va una convenzione per l’acquisto del terreno su cui sorgono gli alloggi fissando una cifra di circa 25o milioni di lire pagabili in 4 rate.
Abbiamo saldato come da richiesta le prime tre rate e abbiamo richiesto la quantificazione dell’ultima rata che il Comune stabiliva in euro 85.000 evidenziandoci verbalmente che i singoli soci potevano acquistare la loro quota di terreno.
Quando alcuni di noi si sono presentati per l’acquisto il Comune dichiarava che in base ad una legge emessa dal governo Monti, l’importo per socio passava dai precedenti 2.000 euro a circa 15.000 euro.
E possibile tutto cio’? Avendo una lettera ufficiale che fissava la cifra, puo’ la Coop.va pagare quella e chiedere che il Comune ci faccia gli atti definitivi?

 

Risposta al quesito:
Vengono prospettate problematiche relative a due rapporti, uno intrattenuto con la Regione e l’altro intrattenuto con il Comune.
Il primo riguarda il tasso agevolato dal contributo regionale, originariamente in misura minore in forza della proprietà indivia della Cooperativa beneficiaria.
La trasformazione di quest’ultima  avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dall’Ente regionale e, a seguito del nulla osta, avrebbe potuto effettuare le assegnazioni.
In assenza di autorizzazione regionale, lo scrivente ritiene che gli atti non siano nulli, ma resta su ciascuno di essi l’obbligo reale di versare alla Regione la differenza tra il contributo versato dall’Ente per il tasso della proprietà indivisa e quello della proprietà divisa successivamente acquisita dagli assegnatari.
L’altra problematica riguarda il terreno assegnato dal Comune, originariamente in diritto di superficie e successivamente, su richiesta della Cooperativa, trasformato in diritto di proprietà.
Gli importi dovuti per la predetta trasformazione sono disciplinati dai regolamenti comunali e dalla Legge e, pertanto, essi sono dovuti nella misura normativamente prevista.

Quesito del 06/03/2015

Sono socio di una Cooperativa edilizia a proprietà indivisa con contributo statale. Tutti i soci assegnatari di alloggio pagano regolarmente la propria rata di mutuo alla Cooperativa che a sua volta la trasferisce alla Banca mutuante.
In caso di recesso/esclusione di un socio la Cooperativa deve rimborsare le rate di mutuo pagate dal socio uscente?
Vanno rimborsate poichè non strettamente connesse con il rapporto sociale ossia con le spese comuni di organizzazione e di amministrazione o sono da considerarsi quale canone di godimento e quindi non rimborsabili?
In questo secondo caso però il socio prenotatario che subentrasse nel godimento dell’alloggio poco prima dell’estinzione del mutuo, in caso di successivo passaggio a proprietà divisa diverrebbe proprietario dell’alloggio con una minor spesa e un ingiustificato vantaggio economico.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare le statuizioni imposte dallo Statuto e/o dai deliberati assembleari, con riferimento alla regolamentazione dei versamenti al fine di individuare la parte destinata alla copertura dei costi della realizzazione edificatoria e la parte destinata alla copertura delle spese correnti, quest’ultima considerata “canone d’uso” dell’alloggio.
In assenza di specifica regolamentazione statutaria o assembleare, la Cooperativa avrà diritto a trattenere esclusivamente le somme inerenti alle spese generali e di manutenzione degli immobili, mentre sarà obbligata a restituire al socio receduto o escluso quanto dallo stesso versato a titolo di anticipazione per i costi di costruzione dell’immobile (rate di mutuo comprese).

Quesito del 05/03/2015

Sono stato eletto Presidente di una Società Cooperativa Edilizia per Azioni, a proprietà divisa, e volevo chiedere quali strumenti giudiziari, oltre a quello dell’esclusione dei soci morosi, ho per recuperare, in tempi rapidi, da questi ultimi le somme che ancora devono alla cooperativa titolo di interessi di preammortamento e dei diversi oneri degli alloggi (allacciamenti servizi, accatastamento, perizia ecc.) non ancora versati.

Risposta al quesito:
A condizione che i versamenti richiesti ai morosi siano stati deliberati e riportati in contabilità quale credito della Cooperativa e, inoltre, che sia formulata specifica messa in mora (con racc. a.r. analiticamente dettagliata), si potrà procedere con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Sezione Imprese, territorialmente competente, al fine di recuperare il credito, maggiorato degli interessi e delle spese legali.

Quesito del 04/03/2015

Sono socio di una cooperativa s.c.e.p.a. in attesa (ma temo sia ancora molto lunga, non essendo mai stata fissata alcuna data) di stipulare il rogito per l’assegnazione definitiva dell’alloggio, di cui ho già il possesso.
Nella determinazione del prezzo finale di vendita, la Cooperativa non mi riconosce una considerevole somma che io ho, in diverse trance, versato in contanti e di cui non mi è stata rilasciata alcuna ricevuta di pagamento e/o fattura.
Inoltre, ho comunicato alla cooperativa che nell’immobile si verificano delle infiltrazioni e ci sono altri vizi e difetti. Il Presidente mi ha detto che se voglio posso recedere dalla compagine e lasciare l’immobile.
Ora considerato che il recesso, per tutti i soldi che ho investito nell’appartamento, avendolo in gran parte già pagato, e per i problemi economici della cooperativa, non mi sembra la via migliore da intraprendere, cosa posso fare?

Risposta al quesito:
La prima cosa da fare è quella di richiedere alla Cooperativa il riepilogo contabile dei versamenti effettivamente accreditati, in quanto appare molto strano che a fronte di versamenti in contanti non sia stata rilasciata alcuna quietanza.
In secondo luogo occorre verificare le ragioni dell’attesa del rogito, posto che esso dovrebbe essere stipulato entro un termine ragionevole dalla finitura degli alloggi.
Occorre, infine, verificare tutta la situazione amministrativa della Cooperativa, esaminando i bilanci sociali e i deliberati assembleari, nonché richiedendo le debite informazioni agli amministratori sulla definizione del programma costruttivo.
A seguito dei predetti accertamenti, si potrà formulare una strategia di tutela in sede giudiziaria ovvero amministrativa.
In ordine ai vizi e difetti costruttivi dell’immobile è necessario che essi siano resi noti sia agli amministratori che all’impresa, ciò mediante atto scritto (raccomandata a.r. o atto stragiudiziale).
Nell’atto di messa in mora occorre richiedere l’immediato intervento riparatore, con riserva di tutela dei propri diritti.
L’effettiva tutela risarcitoria potrà essere esercitata dal socio solo dopo l’atto di assegnazione definitiva.