Quesito dell’01/11/2014

Sono un socio di cooperativa a proprietà divisa che ha avuto l’assegnazione come locatario con patto di futura vendita, questo perché per convenzione stipulata con il Comune la cooperativa si doveva impegnare a dare degli alloggi in locazione per otto anni con riscatto alla fine del periodo di locazione.
In fase di prenotazione il cda decise di fare pagare l’alloggio con la stessa formula dei soci che aveva prenotato col diritto di proprietà e fare un contratto simbolico di affitto che è risultato in contrasto con la convenzione.
Inoltre il presidente vuole dare le dimissioni a tutti i soci che rogiteranno e facendo ricadere tutta la gestione sui locatari.
Inoltre si è reso responsabile di una gestione non molto chiara della società e di un comportamento incivile nei confronti dei consiglieri impedendone anche se in maggioranza il proprio lavoro.
Come cda per tutti questi motivi ed altri posso chiedere di riformulare il verbale di assegnazione?

Risposta al quesito:
La proposizione del quesito non è chiara, ma per quanto è possibile comprendere, sembra che il cda abbia imposto ai soci locatari le anticipazioni sul prezzo della futura assegnazione anziché richiedere loro il canone locativo fissato nella convenzione.
Ebbene, una tale circostanza, in quanto illecita, comporta la nullità del contratto locativo, almeno nella parte riguardante le modalità di versamento del canone.
Alla luce di quanto precede, è giuridicamente possibile richiedere la rideterminazione del verbale di assegnazione in conformità all’atto di convenzione stipulato con il Comune, ma resta fermo il costo dell’alloggio, che dovrà essere, comunque, pagato dal socio al momento dell’opzione del riscatto, quando saranno scaduti gli otto anni locativi.
In relazione all’asserita attività poco chiara in ordine alla gestione della Cooperativa, i relativi diritti possono essere tutelati dai soci mediante l’azione di responsabilità in danno degli amministratori innanzi all’Autorità giudiziaria ovvero con esposto all’Autorità amministrativa di Vigilanza.

Quesito del 30/10/2014

Sono Presidente di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, legge 492/75, siamo in fase di presentazione della documentazione attestante i requisiti soggettivi dei soci per l’ottenimento del nulla osta da parte dell’ente finanziatore, a passaggio a proprietà individuale.
Un socio non ha mai abitato e mai stabilito la propria residenza nell’immobile assegnato. In presenza di questa anomalia, quali sono gli obblighi in carico al Presidente?
Debbo segnalare tale situazione all’Ente finanziatore oppure debbo limitarmi a presentare i documenti e sarà quest’ultimo a contestare la mancanza dei requisiti al socio?

Risposta al quesito:
Anche se il presidente della Cooperativa non ha l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio, egli ha tuttavia l’onere di osservare le norme statutarie.
Queste ultime, generalmente prevedono che i soci abbiano determinati requisiti, che nelle Cooperative a finanziamento pubblico, coincidono con quelli previsti dalla legge.
In conseguenza di quanto precede, il presidente deve dare corso al procedimento di decadenza da socio nel caso di impossidenza dei requisiti da parte del prenotatario.
Resta fermo che il socio decaduto può fornire adeguate giustificazioni ovvero riproporre la domanda di ammissione dichiarando il possesso dei requisiti e la disponibilità ad occupare l’alloggio a lui assegnato.

Quesito del 30/10/2014

Sono un socio di una Cooperativa Edilizia costituitasi nel 1976, il cui scopo era di costruire ed assegnare ai propri soci abitazioni economiche e popolari.
Le assegnazioni sono avvenute tra il 2000 e il 2006 per tutti i soci, ma la Cooperativa non si è mai potuta chiudere per colpa di alcuni soci morosi che non hanno consentito di estinguere completamente il debito con la Banca che concedette il mutuo fondiario. Il Ministero dello Sviluppo Economico alla fine dello scorso anno ha nominato un Commissario Governativo (non per insolvenza, ma per la mancata presentazione del bilancio e del rinnovo delle cariche sociali…).
Ora il Commissario Governativo non trovando nemmeno un euro sul conto corrente della società, vuole presentarci un conto piuttosto salato (circa 30.000,00 Euro) per il suo compenso, pur non avendo risolto nessuna delle questioni su indicate. Dobbiamo davvero pagare il suo compenso, e soprattutto, chi lo deve pagare…?
NB: I soci assegnatari originariamente erano un centinaio ma alcuni di questi, sebbene non sia avvenuto un regolare recesso, hanno venduto il loro appartamento.
Essendo la Cooperativa ancora aperta, come vanno considerati i proprietari degli immobili che sono sopraggiunti, come nuovi soci che hanno preso il posto di quelli precedenti…?
1 – Il compenso del Commissario Governativo deve essere ripartito tra gli attuali proprietari degli immobili (soci e nuovi proprietari), oppure tra tutti i soci assegnatari (quindi anche coloro che hanno successivamente venduto…)?
2 – Ho trovato un Decreto del 20 Aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si dice (Art.2) che il compenso del Commissario Governativo nelle Cooperative Edilizie fruenti del contributo statale spetta AI SOCI E AGLI AVENTI CAUSA, facendo riferimento al testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica del 1938.
Considerando che anche la nostra è una cooperativa edilizia per la costruzione di abitazioni economiche e popolari, ma senza il contributo erariale, si applica anche a noi tale principio…? Se cosi fosse, per AVENTI CAUSA si intende i nuovi proprietari, giusto?
3 – Inoltre mi sembra di aver letto che entro cinque anni dall’assegnazione la vendita di alloggi a terzi comporta che gli stessi diventino soci della Cooperativa.
Vorrei capire se questo sia vero, con quali modalità avviene, e se esiste una normativa di riferimento. Come avrete compreso, più sono alla ricerca di risposte che possano chiarirmi le idee sulle questioni su esposte, più trovo qualcosa che genera maggiore confusione.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono composte dai soci regolarmente iscritti (cioè che non siano receduti ovvero non siano stati esclusi).
Con l’assegnazione dell’alloggio si estingue l rapporto mutualistico tra Cooperativa e socio, mentre tra i medesimi soggetti permane il rapporto sociale sino all’estinzione della Società.
Conseguentemente, la vendita dell’alloggio a terzi da parte del socio non incide affatto sul rapporto tra quest’ultimo e la Cooperativa, anche in riferimento delle obbligazioni dell’uno verso l’altra.Gli eventuali acquirenti degli alloggi non diventano soci della Cooperativa, a meno che una tale evenienza non sia espressamente prevista nello Statuto sociale e riportata nell’atto pubblico di compravendita.
Tutti i soci, indipendentemente dalla attuale proprietà degli alloggi loro assegnati, restano obbligati all’osservanza delle norme fondamentali del contratto di società (Statuto), le cui disposizioni regolano le contribuzioni sociali (attuate normalmente attraverso delibere assembleari ovvero specifiche dichiarazioni del socio in ordine al debito assunto).
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se esistano delibere assembleari ovvero specifiche assunzioni di debito (ad esempio atto pubblico di assegnazione) che obblighino il socio a versare alla Cooperativa determinate somme.
In assenza delle predette obbligazioni, i soci rispondono esclusivamente nella misura del capitale sottoscritto e non sono obbligati a ripianare i debiti sociali.

Quesito del 26/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia A R.L. la quale ha assegnato e rogato tutti e venti gli alloggi sociali, gli ultimi due a luglio 2014 avendo raggiunto lo scopo sociale.
La cooperativa ha una disponibilità liquida di circa 6/7 mila euro capitale necessario per la messa in liquidazione e successiva estinzione, ma il presidente si oppone vantando delle quote sociali degli anni 2013 e 2014 (circa 3000,00 €) dai soci i quali non vogliono saldare in quando non più necessari alla cooperativa.
Mi chiedo se il presidente può pretendere ancora la quota sociale deliberata per le spese di gestione avendo un attivo necessario per la chiusura, (il presidente consigliato dal notaio il quale ha stipulato i venti rogiti minaccia di non chiudere fino a quando non incassa questa somma).
Qual è la strada migliore e più semplice per la chiusura, premetto che il nostro presidente dispone e agisce senza chiedere a nessuno dei soci.

Risposta al quesito:
Quando la Cooperativa ha completato il programma sociale l’assemblea dei soci può deliberare la messa in liquidazione, mediante deliberato assistito da notaio.
La predetta assemblea nomina il liquidatore, il quale ha l’obbligo di estinguere tutte le passività e attività della Società.
Se vi sono crediti verso alcuni soci, il Liquidatore deve chiederne il soddisfo, al fine di  ricostituire l’integrità dell’attivo e procedere all’estinzione delle passività e, successivamente, alla distribuzione ai soci degli eventuali residui.
L’alternativa alla liquidazione volontaria, può essere la Liquidazione coatta amministrativa, ma in tal caso la procedura sarebbe ancora più costosa e, comunque, i soci debitori non potrebbero sottrarsi al loro obbligo.

Quesito del 24/10/2014

Faccio parte del C.di A. di una cooperativa edilizia.
Per problemi economici è stato affidato incarico per richiedere il concordato preventivo. L’incaricato ha fatto versare ad ogni socio una somma di denaro ordinando al presidente della cooperativa di versarli su un conto corrente segreto.
Il presidente ha ubbidito senza informare il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci.
Io come membro del C.d.A. cosa vado incontro?
L’Avvocato incaricato, che non ha ancora presentato la domanda di concordato, poteva obbligare l’apertura del conto corrente asserendo che tale conto “criptato” non doveva essere portato a conoscenza, in quanto successivamente utilizzati per il pagamento della sua parcella?
E’ legale? Dove cessa la responsabilità del CdA?
La sede della società e i soci sono tutti sotto la giurisdizione del Tribunale di Torino.

Risposta al quesito:
Il Concordato preventivo viene richiesto dalla Cooperativa sulla base della reale situazione economica e finanziaria, che occorre esporre al Tribunale mediante la rigorosa procedura prevista dalla legge, in base alla quale tutti i conti esposti devono essere certificati da un revisore legale.
Non è lecita la creazione di “fondi segreti”, men che mai relativi alla parcella dei professionisti che seguono la procedura.
Il componente del CdA , il quale sia a conoscenza di fondi segreti e, ciononostante, vota favorevolmente per la formulazione della proposta di concordato (falsa) risponde sia in sede civile che in sede penale.

Quesito del 23/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia costruzione agevolata I casa L. 79/75 Sicilia.
La Regione ha decretato nel 2011 il mutuo per la cooperativa di € 648.000 per 6 alloggi per un totale di € 108.000 a socio. La banca designata nel decreto ad erogare si rifiutò ad erogare il mutuo agevolato e la cooperativa per più di 3 anni è rimasta ferma con i lavori e il fine lavori previsto per gennaio 2013 è naturalmente slittato.
Tutt’oggi siamo fermi con i lavori e dei 6 soci siamo rimasti in 4 gli altri 2 si sono dimessi. Di questi 4 solo 2 vorremmo poter usufruire del mutuo a tasso agevolato in quanto un socio ha tutto il contante per ultimare l’alloggio, e l’altro ha deciso di fare un mutuo pvt in quanto l’importo rimanente è di circa 70.000 € inferiore ai 108.000 € previsti dal decreto regionale agevolato.
Ora vorrei sapere: se troviamo una banca disponibile ad erogare il mutuo a tasso regionale agevolato possiamo i 2 soci usufruire del tasso regionale? Poi se magari fossimo 6 soci e solo 2 dei 6 volessimo il mutuo potremmo i 2 soci usufruire del mutuo?
Quando sono entrato in coop tutti volevano il mutuo, ora, fortuna loro, alcuni hanno tutta la liquidità per ultimare gli alloggi, altri invece hanno versato 150.000 dei 230.000 € previsti e non sono più interessati al mutuo regionale di 108.000 €, ma che colpa abbiamo gli altri soci se 4 non sono più interessati al mutuo regionale?
Ci sono obblighi, regole o possibilità per non perdere il finanziamento regionale agevolato e già decretato nell’ottobre 2011?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, accertare le ragioni opposte dalla Banca per la stipula del mutuo agevolato, dovendosi ritenere molto probabile che vi siano obbiettive cause ostative, la cui rimozione è preventivamente necessaria prima di rivolgersi ad altro Istituto di credito.
Va, inoltre, osservato che il programma costruttivo è stato finanziato per sei alloggi e, quindi, i soci prenotatari devono essere necessariamente 6.
I soci mancanti, dunque, devono essere integrati ricorrendo all’elenco degli aspiranti soci e, in caso di rifiuto di questi ultimi, è necessario assumere i nuovi soci.
I soci prenotatari possono rinunciare al mutuo agevolato, ma in tal caso deve essere preventivamente rivolta apposita istanza alla Regione.