Quesito dell’08/10/2014

Io e mio figlio abbiamo fatto i compromessi per due differenti appartamenti.
Abbiamo pagato al costruttore anche differenti importi iva al 4% perché prime case. Dobbiamo scambiarci le unità, possibile al rogito, ma il costruttore asserisce che potrebbe esserci la perdita dell’iva versata da entrambi.

Risposta al quesito:
Il costruttore dovrebbe emettere una nota di credito del valore corrispondente agli importi già fatturati e assoggettati a IVA al momento del compromesso da lei e da suo figlio.
In tal modo, al momento della stipula del contratto definitivo paghereste solo la differenza tra l’importo totale IVA del rispettivo appartamento e quello già pagato in sede di contratto preliminare.
Ma tutto ciò è possibile solo se il rogito verrà stipulato non oltre un anno dalla data delle fatture emesse in sede di  compromesso ex art. 26 III comma D.P.R. n. 633/1972.

Quesito del 06/10/2014

Il 29 settembre 2014, un lodo arbitrale durato 2 anni ha trattato la questione relativa alla declaratoria di nullità parziale del prezzo di cessione, richiesta da alcuni soci di Cooperativa, in quanto la stessa ha applicato un prezzo superiore a quello stabilito con la convenzione del comune, rif. art. 8 L. 10/1977.
Il collegio arbitrale ha ritenuto che la norma imperativa prevista dalla legge debba soccombere a seguito di articolo dello Statuto della Cooperativa che prevede che i Soci debbono sostenere, in via generale, tutti i costi che la Cooperativa effettivamente ha sostenuto per un intervento.
Continua il Lodo che la cooperativa sono i soci, per cui ogni richiesta di declaratoria finisce poi per gravare su tutti gli altri soci della cooperativa.
Ci domandiamo: tale lodo, disattendo la più elementare fonte del diritto, ci troviamo ora nella impossibilità di rivendere il nostro alloggio al prezzo rogitato in quanto il Comune ci applicherebbe delle sanzioni per la differenza.
Infatti la regola dello statuto è valida solo per il primo acquisto in quanto soci della cooperativa, i futuri acquirenti non sono obbligati a sottostare a tale articolo dello statuto e quindi possono acquistare da noi gli alloggi al prezzo di convenzione.
Tutto ciò ha un senso dal punto di vista giuridico? E’ auspicabile impugnare il lodo per violazione di norme imperative da parte del Collegio Giudicante?

Risposta al quesito:
Non tutti gli oneri sopportati dai soci delle Cooperative edilizie vengono ricompresi nel prezzo dell’alloggio come previsto in sede di Convenzione con il Comune o con altro Ente (ad es: le spese generali non sono ricomprese nel costo alloggio).
Nel caso di specie, la Cooperativa avrebbe dovuto contenere tutti gli oneri sopportati nel perimetro del costo alloggio definito con il Comune e, se ciò non ha fatto, non può dolersi della sua originaria imprudenza ovvero della sopraggiunta sua incapacità tecnica.
Va verificata, tuttavia, la condizione dell’alloggio in relazione al capitolato originario, poiché le eventuali migliorie ad esso apportate possono consentire un pagamento separato (da verificare il contenuto della convenzione) ovvero una revisione del prezzo allo stesso Comune (la risposta potrebbe essere oggetto di ricorso amministrativo).

Quesito del 05/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia scepa che consente ad una associazione terza di svolgere la propria attività nei locali adibiti a servizi ancora di proprietà della coop.
Come posso sapere io a quale titolo ciò avviene? Mi è consentito di chiedere al CdA una copia della documentazione relativa all’uso dei servizi?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la Cooperativa è s.r.l. ovvero s.p.a..
Nel primo caso i soci hanno diritto a ricevere dagli amministratori tutte le informazioni sulla gestione della Società, come statuito dall’art. 2476 del codice civile.
Nel secondo caso, a fronte del silenzio degli amministratori, i soci che rappresentino la decima parte degli iscritti possono ricorrere al Tribunale ai sensi dell’art. 2545 quinquiededices del codice civile, ottenendo gli opportuni provvedimenti.
In ogni caso, i soci possono ricorrere in sede amministrativa presso l’Ente di Vigilanza (Ministero ovvero Regione) denunciando l’attività abusiva e chiedendo l’intervento degli ispettori straordinari.

Quesito del 04/10/2014

La coop edilizia è considerata impresa non costruttrice?
Possiamo con la cessione degli appartamenti al rogito applicare il sistema vendita soggetta a IVA, anche se tale IVA, è stata già pagata con le rate del mutuo? Con tale sistema potremmo risparmiare sul rogito.

Risposta al quesito:
La Cooperativa Edilizia è soggetta all’IVA e, pertanto, paga l’imposta al momento degli acquisti (fatture dell’impresa appaltata, materiali e impianti, servizi etc…) e sconta la medesima imposta al momento della cessione degli alloggi.
Alla predetta cessione si applica l’aliquota agevolata e, pertanto, generalmente la Cooperativa resta a credito dell’ IVA assolta sugli acquisti in misura maggiore (stante la differenza di aliquote).
L’IVA a credito può essere chiesta a rimborso e, una volta incassata, deve essere ridistribuita ai soci.

Quesito del 04/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia indivisa vorrei sapere come si può valutare il compenso ad un presidente dopo aver ultimato e consegnato ai soci i 60 alloggi.
Lui ha chiesto come compenso un lastrico solare di 300 mq valutato sempre da lui a 300,00 € al mq e un box di 170 mq che noi abbiamo deliberato in un’assemblea circa 1 anno fa oppure un compenso monetario di 150.000,00 €.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative l’attività degli amministratori non si presume a titolo oneroso e può essere prestata gratuitamente.
L’assemblea dei soci può deliberare l’eventuale compenso degli amministratori , senza doversi attenere a dei parametri prefissati.
Una tale deliberazione, tuttavia, è generalmente preventiva, anche se non è escluso che l’Assemblea deliberi al termine dell’attività svolta dagli amministratori.
In assenza di specifiche previsioni statutarie ovvero di deliberati assembleari, gli amministratori non possono pretendere alcun compenso per l’attività svolta, stante l’assenza di una norma che ne disponga l’onerosità.

Quesito del 02/10/2014

Vorrei capire come muovermi in modo efficace (e possibilmente rapido) nel riottenere i soldi versati alla cooperativa.
Ad aprile 2013 ho sottoscritto un contratto con il quale prenotavo un alloggio all’interno di un complesso residenziale. L’inizio dei lavori era stato fissato a giugno dello stesso anno, ma ad oggi (a distanza di 15 mesi nei quali mi sono sentito ripetere “sicuramente il mese prossimo si inizia”) il cantiere non è ancora partito e francamente sono stanco di aspettare all’infinito.
Ho fatto richiesta del modulo per la rinuncia all’opzione, ma vorrei sapere se contestualmente posso pretendere – oltre alla restituzione delle somme versate – anche il versamento degli interessi maturati in questi 15 mesi.

Risposta al quesito:
Il rimborso della quota a seguito  del recesso da socio viene  regolato dallo Statuto sociale e dall’art. 2535 del codice civile.
Quest’ultima norma prevede che il calcolo viene formalizzato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno in cui si è verificato il recesso, precisando che il relativo pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla approvazione del documento contabile.
Nessuna autonoma pretesa può essere avanzata in ordine agli “interessi”, a meno che essi siano previsti nel bilancio d’esercizio come remunerazione delle somme versate (ipotesi molto improbabile).
Potranno, viceversa, essere pretesi gli interessi di mora nel caso di ritardo nella restituzione delle somme, in base ai tempi previsti dallo Statuto e dal codice civile.
Al socio vanno restituiti  per intero le anticipazioni sul costo di costruzione, mentre la Cooperativa potrà trattenere gli importi relativi alle perdite (ad es:  spese generali) subite e alla eventuale “tassa di ammissione” non rimborsabile.