Quesito del 14/03/2014

Possono partecipare al bando regionale oltre al personale delle forze di polizia in servizio ed in congedo per quiescenza, il personale in congedo anticipato per motivi privati?
In sintesi può partecipare personale delle forze di polizia in servizio ed in congedo a qualsiasi titolo?

Risposta al quesito:
Se il bando riguarda il finanziamento di cooperative edilizie con soci appartenenti alle FF.AA. la risposta è affermativa.
Occorre, però, verificare lo Statuto sociale al fine di accertare se è prevista l’assunzione della qualità di socio quale appartenente alle forze di polizia in congedo.

Quesito del 14/03/2014

Nel 2005 ho acquistato un immobile da un privato che nel 1989 lo aveva acquistato tramite cooperativa.
Nel 2006 sono stato invitato dagli altri assegnatari a far causa all’Anas per dei canoni richiesti e, tuttora in essere, per le condotte di servizio (acqua, luce, gas) che passano sotto la strada.
Nel 2013 la sentenza del giudice delegittimava gli assegnatari degli immobili (sia dal lato attivo che da quello passivo) rispetto alla domanda di pagamento del canone, che quindi sono tenuti al risarcimento delle sole spese legali, e condannava l’impresa costruttrice e la cooperativa di cui facevano parte gli altri assegnatari al pagamento di detti canoni.
La domanda è: io (che ho acquistato 9 anni dopo la liquidazione della cooperativa) e gli altri assegnatari (all’epoca soci), visto che la cooperativa è liquidata, subentriamo per il pagamento di detti canoni?


Risposta al quesito:
Se lei ha acquistato da privato, presumibilmente ex socio della Cooperativa, è estraneo a tutti gli obblighi sociali, salvo che nel suo atto pubblico di acquisto non risulti trascritto un qualche onere in tal senso.
In ogni caso, da quanto prospettato, sembra che lei sia obbligato al pagamento pro quota delle spese legali, in quanto soccombente nel giudizio in cui dovrebbe essere intervenuto in proprio.
Qualora la Cooperativa sia stata liquidata, i soci rispondono solamente nella misura di eventuali erogazioni attive percepite nel corso della liquidazione, salvo specifiche assunzioni di debito per le passività sociali sopraggiunte.
Va osservato che, in generale, le assegnazioni degli alloggi da parte delle  Cooperative  prevedono l’accollo delle eventuali passività relative ai giudizi in corso.
In conclusione, occorre verificare gli atti pubblici di assegnazione e di vendita al fine di stabilire eventuali oneri incombenti sull’odierno proprietario dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa debitrice.

Quesito del 14/03/2014

Sono socio di una coop edilizia mista a contributo pubblico con 17 soci effettivi.
Poichè il nostro CDA si è dimostrato incompetente, tanto da accumulare una sostanziosa situazione debitoria, abbiamo deciso di chiederne le dimissioni inoltrando una mozione di sfiducia motivata firmata da 6 soci.
Gradirei sapere se con tale manovra sarà possibile avviare la procedura di avvicendamento dell’organo amministrativo e se formalmente corretta quale sia l’iter finale per la sua approvazione.

Risposta al quesito:
A seguito della “mozione” inoltrata dai soci gli amministratori possono convocare l’assemblea ponendo all’ordine del giorno la revoca del loro mandato.
In tal caso è l’assemblea dei soci che deve assumere un deliberato.
Se gli amministratori omettono tale adempimento (non obbligatorio), allora i soci possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per il controllo ai sensi dell’art. 2545 quinquesdecies del codice civile e all’Autorità di Vigilanza per l’ispezione straordinaria e l’eventuale commissariamento della Cooperativa.
In ogni caso, i soci (anche se in minoranza) possono agire con l’azione di responsabilità verso gli amministratori.

Quesito del 13/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia che versa in dissesto finanziario per cui è stata attivata la liquidazione coatta.
La banca aveva iniziato un procedimento di recupero solo verso alcuni soci che avevano pagato in contanti e non verso i soci che avevano il mutuo in virtù del fatto che sul terreno esiste una ipoteca generale.
La procedura di liquidazione blocca l’azione pignoratizia della banca e tutti i soci indistintamente sono responsabili del debito contratto dagli amministratori?

Risposta al quesito:
Con la messa in liquidazione coatta e la declaratoria di insolvenza, si bloccano tutte le azioni esecutive individuali verso la Cooperativa debitrice.
Se sugli immobili incombe ipoteca fondiaria, l’Istituto bancario può procedere autonomamente con privilegio assoluto per il credito relativo.
I soci che hanno stipulato un contratto di mutuo dovrebbero rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con l’accollo della relativa quota.
I soci che non hanno stipulato alcun contratto rischiano di perdere il diritto alla prenotazione e assegnazione dell’alloggio, in quanto il Liquidatore può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 L.F..
In ogni caso, l’alloggio che deve essere assegnato ai soci sarà gravato pero quota dai debiti sociali in relazione al valore di mercato dell’immobile.
I soci che non hanno avuto l’assegnazione possono ricorrere alla procedura del concordato di liquidazione.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“  Milano 2010 Edizioni Giuffrè.

Quesito del 13/03/2014

Abito come socia assegnataria a proprietà indivisa in un alloggio di una coop edilizia.
Per 15 anni abbiamo pagato come canone di locazione restituendo alla regione i fondi utilizzati per la costruzione dell’immobile.
Ora la coop cerca a fondo perso il canone di godimento.
È legittimo? A cosa serve se la coop dichiara che tutte le opere di manutenzione, come la sostituzione degli infissi oppure il rifacimento della facciata ormai in degrado, sono a carico nostro?

Risposta al quesito:
La Cooperativa in questione dovrebbe essere a mutualità pura e, quindi, dovrebbe avere come scopo quello di svolgere attività sociale esclusivamente nei confronti dei soci e a loro vantaggio.
In conseguenza di quanto precede, il canone di godimento degli alloggi deve essere pari ai “costi” d’esercizio, posto che il mutuo è stato estinto.
Si devono, pertanto, esaminare i bilanci redatti dagli amministratori e, in caso di difformità, procedere con l’azione di responsabilità nei confronti degli stessi.

Quesito dell’11/03/2014

Recentemente la coop edilizia di cui sono socio dal 1998 è stata dichiarata insolvente dal Tribunale, a seguito di ricorso del Commissario Liquidatore per debiti pregressi.
Gradirei conoscere se i soci che hanno stipulato il rogito nel 2000 con fine mutuo nel 2015, possono essere chiamati a rispondere dei debiti e possono esercitarsi azioni di ipoteca o altro sulla prima casa.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato non possono essere attivate azione revocatorie in danno dei soci assegnatari per due ragioni: la prima riguarda la qualificazione dell’alloggio assegnato come prima casa, la seconda attiene al tempo trascorso dall’atto di assegnazione.
In ogni caso, occorre verificare se con tale ultimo atto il socio ha assunto particolari obblighi ovvero se esistono deliberati assembleari che obblighino i soci a rispondere  pro quota  di debiti sociali.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“  Milano 2010 Edizioni Giuffrè.