Quesito del 19/03/2014

La nostra cooperativa ha avuto il conto corrente pignorato a seguito di decreto ingiuntivo da parte di un creditore.
Ora il presidente a chiesto ai soci di pagare le somme dovute come canone mensile o spese varie direttamente in contanti, presso lo studio del commercialista.
Vorrei sapere se sottrarsi al provvedimento del giudice è legale e se il pagamento in contanti contrasti con norme che obbligano a servirsi di un conto corrente bancario.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa (come sembra che sia quella proposta nel quesito) non sono assoggettate alla disciplina delle locazioni e, pertanto, quanto versato dal socio non è coincidente con il canone locativo.
Da quanto precede, può dedursi che i soci non possono versare in contanti (nei limiti di legge) gli importi relativi alle spese per la fruizione dell’alloggio loro assegnato.
Il pignoramento del conto corrente impone che non si distolgano le somme in esso esistenti, ma non incide sugli altri versamenti effettuati dai soci direttamente nelle mani degli amministratori.

Quesito del 18/03/2014

Ho un problema di IVA con la cooperativa, dopo più di otto anni di locazione dell’immobile con una cooperativa, ora siamo arrivati quasi alla stipula del rogito, però il socio, prima dell’atto, cederà le quote ad un fratello che si intesterà l’appartamento.
Il primo socio ha già pagato l’iva al 4% su tutto l’importo dell’immobile, ora la cooperativa afferma che il socio subentrante, all’atto della cessione di quote, dovrà pagare nuovamente l’iva del 4% sull’intero valore dell’immobile.
E’ possibile avere la doppia imposizione sullo stesso immobile per una cessione di quote?


Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie i soci versano le somme necessarie per la copertura del costo alloggio e, pertanto, affrontano anche l’IVA sugli acquisti effettuati a tale scopo dalla Società (fatture dell’impresa appaltata, materiali vari, prestazioni di servizi, etc.).
La Cooperativa accumula l’IVA sugli acquisti e al momento della cessione degli alloggi la confronta con l’IVA emessa per gli atti di assegnazione, per poi richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza d’imposta.
Da quanto precede, consegue che l’atto di assegnazione è sottoposto all’IVA, mentre il socio assegnatario può recuperare l’eventuale eccedenza esclusivamente attraverso la Cooperativa a seguito del rimborso.
Occorre, pertanto, verificare il “percorso” dell’IVA nella contabilità sociale.

Quesito del 17/03/2014

Nel 2010 ho sottoscritto un’impegnativa di prenotazione alloggio in locazione con contributo a fondo perduto con trasferimento definitivo della proprietà a termine di otto anni (Coop. Edilizia tra lavoratori a r.l.).
A fine lavori (ottobre 2012) è stato consegnato l’appartamento a me ed altri 8 soci assegnatari a fronte di numero 16 alloggi realizzati (tra cui anche il Presidente della Coop. che nel gennaio 2014 ha ceduto ad un nuovo acquirente prima di ultimare le vendite).
Ad oggi, intanto, non sono ancora iniziati i famosi otto anni di locazione e non è stato altresì fatto il frazionamento del mutuo erogato dalla Banca alla ditta costruttrice e in virtù di ciò sono maturate le quote di preammortamento che la Cooperativa, in sede di riunione dell’ottobre 2013, ha chiesto di corrispondere a tale titolo e non solo quelle relative all’immobile di mia spettanza ma anche quelle relative agli invenduti.
Ebbene! Seppure si tratta di soli anticipi di somme intanto bisogna precisare che dallo statuto risultano numero 33 soci (di cui 9 assegnatari e altri non si sa a quale titolo) che hanno partecipato a tale e non solo a questo programma edilizio; inoltre, non ci è stato fornito un piano di preammortamento anche a seguito di esplicita richiesta e che queste quote di preammortamento degli invenduti sono da ripartirsi solo tra noi nove assegnatari; ci è stato detto che vantiamo un credito residuo ma al momento indisponibile per carenza finanziaria.
La domanda è: in quale misura e se siamo obbligati al pagamento di dette somme?
E’ vero che la banca non può procedere al frazionamento prima di vendere ancora sette immobili su un totale di sedici?
Nel caso in cui dobbiamo solo le nostre quote possiamo pretendere la documentazione contabile (piano di preammortamento individuale)?
Qualora non dovessimo essere obbligati verso le quote degli invenduti ma la Cooperativa continua a reiterare le richieste, esistono presupposti per rivolgersi alla Procura e far avviare una indagine giudiziaria?

Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, il contratto di mutuo è stato stipulato tra la Cooperativa e l’Istituto di credito per la realizzazione di un certo numero di alloggi sociali, alcuni dei quali ancor oggi non sono stati prenotati per la presumibile assenza di soci.
Orbene, occorre verificare se il mutuo è agevolato dal finanziamento pubblico ovvero se si tratta di mutuo libero, in quanto, nel primo caso l’Istituto di credito stipula il mutuo solamente in presenza dei soci prenotatari; nell’ipotesi di mutuo libero la Cooperativa assume il rischio economico dell’operazione e, pertanto, i soci esistenti sono obbligati a fronteggiare il fabbisogno finanziario, salvo poi a riottenere il rimborso di quanto versato in esubero.
I soci delle Cooperative hanno diritto ad accedere ai libri sociali e ottenere dagli amministratori informazioni sullo stato economico della società.
Qualora vi siano sospetti sulla gestione da parte degli amministratori, i soci possono esporre i fatti alla Vigilanza sulle Cooperative in sede amministrativa  ovvero dare corso all’azione di controllo giudiziario innanzi alla Magistratura civile.
Può risultare utile la consultazione dei seguenti libri:
LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE” – Edizioni Giuffrè Milano 2007
“LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVE E IL CONCORDATO NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE” – Edizioni Giuffrè Milano 2010

Quesito del 16/03/2014

Sono socio di una cooperativa, nata come cooperativa a proprietà indivisa, successivamente trasformata in cooperativa mista per dare la possibilità ai soci di acquistare il proprio alloggio.
Le case sono state costruite in parte con finanziamento Regionale (legge 179/92) e in parte con i contributi dei soci.
Può la Regione impedire la vendita? In caso di stipula dei rogiti, la Regione può chiedere l’annullamento degli atti?
Preciso che si è deciso di restituire il contributo alla Regione contestualmente alla stipula degli atti.

Risposta al quesito:
La legge 179/92 consente la trasformazione della Cooperativa da proprietà indivisa a proprietà divisa a determinate condizioni, tra le quali il pagamento all’Ente finanziatore della differenza del contributo fruito dalla Cooperativa prima della trasformazione.
Solamente dopo la trasformazione della Cooperativa e la sopraggiunta autorizzazione dell’Ente finanziatore è consentita l’assegnazione degli alloggi in proprietà individuale ai singoli soci prenotatari.

Quesito del 15/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia indivisa.
Abbiamo ottenuto il frazionamento del mutuo e con un altro condomino ci siamo rivolti ad un avvocato per l’ottenimento di migliori condizioni sul mutuo.
Il caposcala sostiene che non possiamo riunirci con gli altri soci (solo quelli che hanno il mutuo) che hanno il mutuo per decidere se procedere con una causa ed in bacheca ha scritto: “si avvisano i condomini che eventuali comunicazioni vanno segnalate e discusse con il CDA e l’amministratore prima di essere rese pubbliche e affissioni in bacheca”.
Chi ha ragione e a quali riferimenti normativi possiamo appellarci?

Risposta al quesito:
Se il mutuo è stato stipulato dalla Cooperativa e non è stato ancora trasferito ai singoli soci  pro quota, questi ultimi non possono instaurare trattative con la Banca in quanto non risultano parte contrattuale.
Eventuali rimostranze sui tassi applicati devono, pertanto, essere discusse in assemblea e, in tale sede, si può dare corso ad uno specifico deliberato, al quale devono poi attenersi gli amministratori.

Quesito del 15/03/2014

La coop edilizia con contributo pubblico della quale sono socio recentemente è stata raggiunta da un decreto ingiuntivo con pignoramento del C/C da parte di un creditore.
Il presidente della cooperativa ha ordinato ai soci di pagare i canoni mensili e ogni altra spesa in contanti, in attesa di aprire un altro conto su altra banca.
Vorrei sapere se il comportamento dell’amministratore può integrare l’art 388 del codice penale, in quanto tenderebbe ad eludere un ordine del giudice distraendo i denari depositati sul conto pignorato.

Risposta al quesito:
Non sembra che vi sia alcuna distrazione dal conto corrente, ma semmai l’invito ai soci a pagare in contanti direttamente nelle mani degli amministratori.
Da quanto precede può evincersi l’assenza della temuta fattispecie di rilevanza penale.
Appare, tuttavia, necessario attenersi ai limiti di legge per i versamenti in contanti.