Quesito del 14/06/2015

Sono socio di una cooperativa e ho stipulato un contratto di preassegnazione di un alloggio.
Vorrei sapere, nel caso arrivati al rogito ci fossero ancora degli alloggi non assegnati/venduti e la cooperativa avesse ancora finanziamenti residui, a chi spetterebbe l’onere della copertura degli interessi riguardanti proprio gli alloggi invenduti?
Gli amministratori della cooperativa, solo verbalmente, mi hanno comunicato che saranno loro a farsene carico, ma nello statuto non vi è alcuna indicazione.
Come posso tutelarmi a riguardo? Inoltre, essendo socio, posso richiedere documentazione che indichi l’esposizione residua della cooperativa nei confronti della banca?

Risposta al quesito:
I finanziamenti pubblici vengono effettuati per la realizzazione degli alloggi, sicché la loro erogazione riguarda i singoli immobili (normalmente abbattimento degli interessi di mutuo).
Conseguentemente, ciascun socio assegnatario beneficia dell’agevolazione ed ha l’onere di provvedere pro quota ai costi, ivi compresi gli interessi passivi.
Se esistono alloggi ancora privi di assegnatari, la Cooperativa deve, comunque provvedere al pagamento dei relativi interessi di mutuo e, pertanto, il relativo onere (in mancanza di altri fondi disponibili) deve essere caricato ai soci pro quota, almeno fino a quando non verranno acquisiti i nuovi soci.
Questi ultimi dovranno versare anche gli interessi maturati al momento del loro ingresso e i relativi importi devono essere restituiti ai soci paganti in esubero.
La tutela del socio è quella di seguire i bilanci e verificare che tutti i conteggi siano conformi alla procedura di legge.
Il socio può chiedere le informazioni al CdA relativamente al debito residuo verso la Banca.

Quesito del 14/06/2015

Vorrei sapere quali sono le responsabilità del Cda in una cooperativa edilizia a scopo mutualistico.

Risposta al quesito:
Il quesito è formulato genericamente, posto che sull’argomento della responsabilità degli amministratori esistono tanti di quei profili da esigere migliaia di pagine (esistono numerose pubblicazioni specifiche).
In sintesi estrema può dirsi che gli amministratori rispondono in tutti quei casi in cui, con il proprio operato contro legge ovvero difforme dai deliberati sociali, arrechino danni alla società ovvero ai soci.
Esiste, poi, la responsabilità penale degli amministratori come statuita dagli articoli del codice civile e della Legge Fallimentare (es. falso in bilancio, conflitto di interessi, bancarotta  etc.).

Quesito del 13/06/2015

Siamo in causa contro una cooperativa edilizia per il mancato rispetto del prezzo di convenzione, abbiamo depositato l’impugnazione di un Lodo arbitrale presso la Corte di Appello.
Nel frattempo la cooperativa sembra voler attivare in tempi stretti la procedura di liquidazione coatta amministrata per insolvibilità e mancanza di liquidità. La cooperativa ha un patrimonio immobiliare molto consistenze.
Adesso cosa succede al nostro appello? Decadrà automaticamente e dovremmo costituirci contro il liquidatore? Oppure la Cooperativa potrebbe continuare con il procedimento in appello?
Nella prima ipotesi il liquidatore scelto dal Tribunale deve eseguire le regole di diritto e di equità secondo quanto emerso nel primo grado oppure ha carta bianca per poter azzerare il tutto senza alcun ristoro economico?
Converrebbe in questo caso aprire un giudizio visto la liquidazione della cooperativa avverso i consiglieri di tutto il CDA visto che è stato accertato da una sentenza del TAR che non hanno operato con diligenza e prudenza anzi con imperizia e negligenza?

Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è annoverabile tra le procedure concorsuali, in gran parte assimilabile a quella del Fallimento.
In caso in cui il provvedimento di Liquidazione Coatta sopraggiunga nel corso del giudizio, se ne deve pronunciare l’interruzione.
Il giudizio dovrà essere riassunto dalla Liquidatela in base alla utilità che la stessa dovesse riscontrare.
Il Liquidatore è obbligato ad esercitare l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, qualora ve ne siano i presupposti e non sia intervenuta la prescrizione.
Per le eventuali inadempienze del Liquidatore, lo stesso può essere convenuto in ragione dei danni subiti dai socio o dai creditori.

Quesito del 13/06/2015

Sono un socio di coop edilizia e abbiamo suddiviso l’intero costo della costruzione in base ai millesimi.
Tuttavia si chiede se è possibile scorporare dei costi (per agevolazioni solo su alcuni alloggi appartenenti ai piani terra tra cui infissi muri di recinzione, illuminazione e impianto idrico) e fare in modo che tali soci soltanto paghino la spesa corrispondente, per non gravare in base ai millesimi sugli altri soci che non hanno tali agevolazioni.
Dunque se gli alloggi non sono tutti uguali come va ripartita la spesa?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie, in assenza di specifici deliberati assembleari, il prezzo dell’assegnazione deve essere commisurato al costo di costruzione effettivo di ciascun alloggio.
Quanto precede in ragione del principio di parità del trattamento dei soci che ispira le Società Cooperative.

Quesito del 13/06/2015

Dal 2002 sono socia di una cooperativa edilizia per rappresentanti delle forze armate e non.
Per un progetto di avere una casetta mia, ad oggi ho già versato oltre 55.000 euro per pagamenti di vario genere (acquisto terreno n. 1 poi acquisto terreno n. 2 rogitato in donazione al Comune (se no minacciava di non concedere autorizzazioni per intervenuto cambio di normativa – si noti dopo 6 anni di stallo dalla presentazione del primo progetto). I lavori della casa ad oggi non sono ancora iniziati e non si sa neppure quando inizieranno e da chi.
Comincio ad avere problemi economici anche legati al mutamento della famiglia (mio figlio nel frattempo ha 26 anni e si è dovuto sposare pur essendo saltuariamente occupato).
Posso recedere da questa situazione della quale non vedo oggettivamente la fine?
Il presidente a cui ho scritto la mia volontà di recedere dice che non solo non posso farlo ma mi intima di continuare a pagare gli interessi di preammortamento, i compensi del cda e dei professionisti ecc… cosa posso fare?

Risposta al quesito:
Il recesso è regolato oltre che dall’art. 2532 del codice civile, anche dallo Statuto sociale, che può imporre al socio particolari oneri.
Se sussistono gravi motivi, come ad esempio la perdita dei requisiti soggettivi, il socio può formulare la richiesta scritta di recesso, a fronte della quale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere tempestivamente.
Avverso la delibera di rigetto del CdA il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla notifica, esponendo le proprie ragioni.
Il socio può anche legittimamente recede nel caso di sistematiche e gravi inadempienze della Cooperativa, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto sociale.
Il socio potrebbe attivarsi per trovare un subentrante e darne comunicazione agli amministratori, così evitando ogni controversia.