Quesito del 29/04/2014

(Seguito del quesito del 14/04/2014)
Non ci sono costi non rilevati, anzi per incuria della coop. i box sono in stato di degrado e sotto diffida dell’Edilizia Pericolante.
Noi vorremmo fare i lavori necessari stipulando un compromesso prima degli atti ma il Commissario vuole fare subito gli atti a prezzi maggiorati senza impegno sui lavori. Secondo me è scorretto e gatta ci cova.

Risposta al quesito:
La “maggiorazione di prezzo” è legittima solamente se rapportata alla necessità della copertura del reale fabbisogno finanziario della Cooperativa.
Occorre, pertanto, accertare la situazione debitoria attuale della Cooperativa, anche mediante specifica richiesta informativa al Commissario Straordinario, il quale è obbligato a fornire la relativa risposta.

Quesito del 26/04/2014

Nella ns/cooperativa (a proprietà indivisa) dobbiamo affrontare i lavori di ristrutturazione. Si sono già richiesti diversi preventivi a varie imprese.
Dopo aver analizzato queste offerte (ritenute non congrue), un socio ed ex presidente della Coop., dopo aver visionato le varie offerte pervenute, si è proposto per la realizzazione dei lavori.
Si può configurare un conflitto di interessi?

Risposta al quesito:
Se il socio è titolare dell’impresa e ha proposto ufficialmente il suo preventivo, non sussiste alcun conflitto di interessi nel caso di votazione favorevole dell’assemblea.
Se, tuttavia, il socio è anche componente del consiglio di amministrazione, egli non potrà esprimere alcun voto nelle questioni che riguardano i rapporti tra l’impresa appaltata e la Cooperativa appaltante.

Quesito del 24/04/2014

Ad un socio di una cooperativa a proprietà indivisa, che restituisce l’alloggio assegnatogli in godimento (locazione) o che gli viene negato per mancanza del requisito del “reddito”, potrà essere riassegnato l’alloggio nel caso in cui questi riunisca in seguito i requisiti o che decida di ritornare in possesso dell’alloggio restituito?
Faccio presente che la cooperativa ha realizzato gli alloggi usufruendo di finanziamenti pubblici, destinati alla locazione permanente.


Risposta al quesito:
Il requisito del reddito deve essere posseduto al momento dell’assegnazione, ma tanto alcuni provvedimenti i di finanziamento, quanto lo stesso Statuto sociale, possono prevedere che il requisito del reddito sia mantenuto per tutta la durata dell’assegnazione.
In tal caso, il venir meno del  requisito comporta la perdita del diritto alla fruizione dell’alloggio.
La riassegnazione dell’alloggio a seguito della riacquisizione del requisito, dipende dalla disponibilità della Cooperativa e dell’immobile non assegnato ad altro socio.

Quesito del 23/04/2014

Socio di una cooperativa edilizia indivisa del 1978, desidererei conoscere il trattamento tributario dovuto per l’iscrizione del rogito notarile dell’atto di assegnazione in proprietà dell’appartamento.

Risposta al quesito:
Il trattamento tributario del rogito è quello dell’aliquota agevolata per la prima casa.

Quesito del 23/04/2014

Il padre del mio compagno è socio di una società cooperativa edilizia che ha costruito negli anni 90 una palazzina composta da diverse unità abitative.
Nessuno degli appartamenti in questione è ancora stato assegnato ai soci, che ciononostante vi hanno sempre abitato senza avere interesse a regolarizzare tale situazione.
Al contrario mio suocero ha più volte richiesto l’assegnazione dell’alloggio (in cui ad oggi non risiede pur continuando a pagare utenze e quant’altro) senza ottenere alcunché. Poco tempo fa, si è presentato un potenziale acquirente.
Cosa si potrebbe fare per ottenere l’assegnazione dell’alloggio in mancanza di una collaborazione della cooperativa che non c’è mai stata?

Risposta al quesito:
Nel caso in specie sembra che la Cooperativa si stia progressivamente dissolvendo per l’inerzia degli amministratori e, quindi, degli stessi soci.
Questi ultimi dovrebbero assumere l’iniziativa e rinnovare le cariche sociali ovvero porre in liquidazione la Cooperativa, anche nominando un liquidatore esterno ed esperto del settore.
In mancanza dell’intervento assembleare, il socio che ha interesse può denunciare la situazione all’Autorità di Vigilanza e attendere l’intervento seguendo prima l’ispezione straordinaria e poi l’eventuale commissariamento.

Quesito del 17/04/2014

Vorrei sapere come si può legalmente comportare un socio di una cooperativa sociale nel momento in cui viene presentato in assemblea un considerevole passivo.
Quali sono le responsabilità del presidente e dei componenti del Cda?
Si può dimostrare una gestione inappropriata e richiedere che tipo di sanzioni per gli amministratori?

Risposta al quesito:
Affinchè gli amministratori di una Cooperativa possano essere oggetto dell’azione di responsabilità occorre che i loro atti siano stati posti in essere in violazione delle norme di legge ovvero  dei deliberati sociali.
A fronte delle inadempienze degli amministratori, il socio può percorrere due strade: quella dell’esposto alla Vigilanza sulle Cooperative chiedendo l’ispezione straordinaria e il conseguente Commissariamento, con riserva di proporre l’azione di responsabilità all’esito degli accertamenti; l’altra del ricorso al controllo giudiziario e all’esito dell’azione di responsabilità (sociale o individuale).