La mia cooperativa ha raggiunto lo scopo sociale, box-auto in regime di pertinenza, assegnati con regolare rogito (con riserva del prezzo finale). Per far fronte ad una temporanea mancanza di liquidità (causata da alcuni box invenduti e altri crediti), è stato chiesto un prestito infruttifero ai soci (con delibera assembleare a maggioranza – non all’unanimità). Ci si appresta a far causa ai pochi che non han prestato.
Chi non presta sostiene: che il prestito della Coop ha violato il suo stesso Statuto (che prevedeva regole, ad hoc, mai redatte; non esiste garanzia o data di restituzione); che nelle S.P.A. e nelle COOP. la maggioranza non può imporre alla minoranza un prestito; che un “contratto di prestito” non può essere sottoposto ad obbligo, ma rimane a discrezione del prestante, anche se c’è una delibera assembleare.
Un socio che non ha prestato dice di voler vendere il suo box (ovvero far subentrare un altro, con pari requisiti, a cui passare la pertinenza) e avrebbe anche trovato l’acquirente; ma non può rogitare in quanto tutta la struttura, al momento, è priva di certificato di agibilità e ha altre piccole mancanze (ergo, questo socio non presta ma, non potendo vendere, diverrebbe parte lesa dalla COOP, inadempiente di alcuni impegni burocratici).
Chi vuol far causa, invece, sostiene che il principio mutualistico delle Coop obbliga alla partecipazione di tutti, in tutto e per tutto. Quindi una delibera (non impugnata) obbliga tutti.
Inoltre, altro aspetto molto controverso (???), c’è chi sostiene che conviene fare causa in quanto i soldi “in prestito”, se incassati a seguito di una sentenza, diventino liberi dal vincolo del prestito, ovvero non vadano restituiti più al “prestatore-coatto” ma vadano a costituire un “credito inatteso” (preciso, al riguardo, che la mia Coop ha scopo mutualistico).
Ho letto molte delle Sue consulenze e confido nella sua chiarezza e professionalità. La ringrazio per gli elementi che mi darà e che mi aiuteranno a convincere anche altri soci a fare la cosa giusta. Qui sembra che tutti abbiano un pò torto e un pò ragione: l’ideale per rimanere in tribunale decenni!!!
Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare le disposizioni statutarie in ordine agli obblighi dei soci, inclusi quelli inerenti la copertura del fabbisogno finanziario per far fronte ai costi del programma costruttivo.
Deve, poi, presumersi che, nel caso di specie il programma costruttivo sia ancora in corso di realizzazione, stante la mancata assegnazione di alcuni immobili.
L’assemblea, quindi, può validamente deliberare i versamenti dei soci in conto anticipazioni (non prestito sociale) stante la necessità del raggiungimento dello scopo sociale, salvo il conguaglio contabile finale con l’ultimazione del programma costruttivo.
In tal caso il deliberato assembleare è vincolante per tutti i soci, a meno che lo Statuto disponga diversamente (ipotesi molto improbabile).
In caso di esito favorevole per la Cooperativa, dei giudizi contro i soci morosi, il recupero delle somme dovrà essere conteggiato definitivamente nelle contabilità del programma costruttivo, con i presumibili conguagli in favore dei soci adempienti (contabilità finale dell’intero programma costruttivo).
Anche attraverso il “regime” dei “prestiti sociali” si potrebbe raggiungere lo stesso risultato finale, ma in tal caso occorrerebbe applicare le limitazioni di legge e una tale ipotesi dovrebbe essere contemplata dallo Statuto. Il predetto “regime” tuttavia non prevede l’imposizione da parte dell’Assemblea, a meno che lo Statuto specifichi in senso contrario.