Dal 2015 sono il Presidente di una Cooperativa Edilizia a proprietà divisa che ha iniziato la sua costruzione nel 2011. Fino a questa data pur avendo un presidente nominato ho di fatto operato io direttamente, senza alcuna delega dialogando con la Banca, il Costruttore e la direzione lavori.
Negli atti ufficiali come ad esempio i verbali del CDA figuravo come segretario. Per quanto vi fosse un presidente precedente tutti i soci e i predetti soggetti avevano me come referente ed ero io che seguivo il tutto. Nel 2014 senza alcuna comunicazione la ditta appaltatrice ha interrotto i lavori lasciando incompiute due villette. Nel 2016, con il subentro di un nuovo socio e di una nuova ditta appaltatrice perché la precedente non rispondeva, sono ripresi i lavori e delle due villette una è stata completata.
Su sollecitazione sempre del nuovo socio abbiamo accertato che la vecchia impresa aveva percepito somme maggiori rispetto ai lavori realizzati, riscontrato diversi vizi costruttivi, la mancanza della polizza fideiussoria e della decennale postuma. Per tutti i pagamenti eseguiti nei confronti della vecchia ditta appaltatrice, per quanto previsto dal contratto, non mi sono mai avvalso dell’opera della direzione lavori disattendendo anche il contratto con la ditta appaltatrice che prevedeva pagamenti secondo stati avanzamento lavori. La villetta rimanente, ancora incompleta, risulta assegnata e il socio assegnatario ha corrisposto il prezzo dovuto.
Al momento la cooperativa non ha disponibilità economica e l’ultimo socio che tra l’altro è mia figlia chiede l’abitazione. I soci rimanenti pur riconoscendo il diritto del socio rifiutano di corrispondere ulteriori somme ravvisando nel mio comportamento una responsabilità per i soldi dati in più alla vecchia ditta. Gli assegni per le somme date in più alla vecchia ditta appaltatrice sono stati comunque firmati dal precedente presidente ma chiunque venisse interpellato da un magistrato (banche, direzione lavori, soci e precedente impresa) direbbe ero io che di fatto gestivo il tutto.
Quali sono le mie responsabilità?
Risposta al quesito:
Il funzionamento amministrativo delle Società Cooperative è affidato al combinato delle norme del codice civile e dello Statuto sociale.
Normalmente l’attività esecutiva viene svolta dal Consiglio di amministrazione che è un organo collegiale.
In molti casi le Cooperative hanno il Collegio sindacale che è un organo di vigilanza ovvero un revisore esterno.
Sempre le predette Società sono tenute al deposito del bilancio che viene annualmente redatto dagli amministratori e sottoposto all’approvazione da parte dei soci.
Alla luce di quanto precede appare molto improbabile che ci sia un unico responsabile di violazioni gestionali, ancor di più se si tratta di un “amministratore di fatto”.
Occorre, quindi, verificare quali siano le violazioni gestionali e da quali soggetti possono essere invocate le responsabilità risarcitorie (se le violazioni sono state sanate dall’approvazione del bilancio, non possono certo essere i soci ad invocare la responsabilità degli amministratori, anche se di fatto).
Normalmente l’amministratore di fatto viene denunciato dai creditori ovvero coinvolto d’ufficio nelle responsabilità civili e penali a seguito del fallimento della Società, ma occorre che ricorrano determinati presupposti, quali, ad esempio, il nascondimento dell’operatore con subdola finalità economica.
Nel caso di specie, qualora ricorressero i presupposti (da verificare) per il coinvolgimento dell’ipotizzato “amministratore di fatto” (non è sufficiente avere svolto attività operative), sarebbero, comunque, responsabili solidali anche tutti i consiglieri di amministrazione, gli eventuali componenti il Collegio Sindacale e l’eventuale Organo di revisione.
Quanto al socio prenotatario rimasto senza alloggio (perché incompleto), egli può citare la Cooperativa per ottenere il risarcimento del danno, non essendoci alcun nesso tra il suo diritto all’alloggio e le violazioni gestionali (non ha alcuna rilevanza il vincolo familiare con il presunto amministratore di fatto).