Quesito del 09/06/2018

Egregio avvocato, Le descrivo in breve la situazione odierna.
Sono un socio di una coop. edilizia, l’impresa costruttrice abbandonò, 6 anni fa, l’opera prima di ultimarla. Noi tutti (soci), per motivi abitativi, abbiamo ultimato l’opera e abbiamo occupato gli alloggi in assegnazione futura. L’impresa, il vecchio presidente della coop. e il DL sono stati chiamati a rispondere in un procedimento promosso dal nuovo consiglio e/o presidente della cooperativa. Nel frattempo la Banca, non essendoci stato il frazionamento del mutuo e l’assegnazione delle proprietà da parte della nuovo presidente coop. sta procedendo con il pignoramento dei 12 alloggi. Già abbiamo avuto il CTU a casa per la verifica e misure.
Noi tutti (i soci) vorremmo trovare un’accordo con la banca, ma la coop. non ci concede l’assegnazione per avere un titolo e trattare con la stessa banca. Siamo in una situazione di stallo e non sappiamo cosa fare.
Cosa sarebbe opportuno fare?

Risposta al quesito:
Il caso è particolarmente complesso, in quanto prospetta molto sinteticamente rapporti giuridici diversi intrattenuti da più soggetti, la cui qualificazione esige l’adeguato approfondimento per potere individuare la corretta strategia di tutela dei diritti dei soci.
In via generale, si può tracciare il necessario percorso accertativo per la qualificazione dei diversi rapporti giuridici.
In primo luogo occorre verificare il comportamento dell’Istituto di credito in relazione alla concessione del mutuo, verificando eventuali scorrettezze inerenti alle erogazioni a fronte degli stati d’avanzamento dei lavori; alla determinazione degli interessi; alle cause impeditive del frazionamento (in ordine a quest’ultimo adempimento dovuto dall’Istituto va osservato che esso è obbligatorio ai sensi dell’art. 39 TUB, allorquando gli alloggi sono ultimati e catastati).
Il riscontro di eventuali inadempienze dell’Istituto potrebbe indurre ad effettuare l’opposizione all’esecuzione forzata dallo stesso intrapresa.
Indipendentemente dall’assegnazione dell’alloggio, i soci prenotatari hanno titolo non solo per instaurare le trattative, ma anche per dare corso all’eventuale contenzioso contro la Cooperativa ovvero la Banca.

Quesito dell’08/06/2018

Volevo chiedere se è possibile ottenere la differenza versata per l’ acquisto di un immobile soggetto a vincolo sul prezzo di vendita e che invece abbiamo acquistato al prezzo commerciale. All’epoca non eravamo al corrente del vincolo. L’acquisto è stato fatto nel 1999.

Risposta al quesito:
Se l’alloggio è stato realizzato nell’ambito dell’edilizia convenzionata, occorre verificare l’atto di convenzione in ordine al prezzo vincolato.
Anche se l’acquisto è stato successivo al primo atto di assegnazione, l’acquirente ha diritto al rimborso della differenza, in quanto la clausola prezzo apposta nell’atto pubblico è nulla.
Il diritto al rimborso, tuttavia, si può fare valere entro i dieci anni dall’acquisto.

Quesito del 07/06/2018

Ero socia della Cooperativa XX che nel 2004 fu al centro degli scandali per la truffa “Falco” che portarono al fallimento delle cooperative XX e YY.
La cooperativa YY fu rifondata con l’annessione della cooperativa XX in quella YY (mantenendo ci dissero graduatorie distinte su distinte palazzine per non penalizzare gli appartenenti alla ex cooperativa XX).
Ci venne assegnato un terreno nel piano di zona di Trigoria per cui fu necessario pagare alla cooperativa (ormai 3 anni fa) la quota di esproprio (nel nostro caso oltre 25.000€), esproprio che non è ancora stato effettuato. Il piano della cooperativa prevede allo stato attuale la costruzione di quattro palazzine, di queste, due in carico all’ATER e due in carico ad un costruttore privato. Ultimamente è stato effettuato un cambio societario da cooperativa a SRL, del quale non è stata ancora ben chiarita la finalità.
Ora ho il problema che la cooperativa da me più volte contattata non risponde alla mia richiesta (l’ultima inoltrata tramite PEC) di avere copia degli atti e delle modalità di costruzione della graduatoria di assegnazione degli alloggi. A precedenti informali richieste ho ricevuto solo la lapidaria comunicazione che mi trovo in 14à posizione.
Ciò non mi torna, perché nella cooperativa XX ero in terza posizione, e molti soci sia di XX che di YY hanno rinunciato o hanno ritirato la quota per l’esproprio in attesa che venissero formalizzati gli atti di attribuzione del terreno. Quando chiedemmo informazioni in merito alla possibilità di ritiro temporaneo della nostra quota ci venne comunicato dalla presidenza della cooperativa che il ritiro della quota ci avrebbe fatto perdere la nostra posizione in graduatoria (e per questo motivo lasciammo in cooperativa).
In altre comunicazioni ci venne detto che a non ritirare la quota eravamo rimasti solo in 12 e ora com’è possibile che mi ritrovo in 14° posizione? Vorrei sapere quali sono i miei diritti di socia e come posso farli valere? Com’è possibile far analizzare con perizia questi atti per capire se ci siano stati soprusi o abusi d’ufficio nella formazione di queste presunte graduatorie?
La ringrazio se vorrà aiutarmi o indirizzarmi per una consulenza che mi aiuti a fugare i miei dubbi e le mie perplessità a riguardo.

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito, sembra di capire che la posizione in graduatoria abbia importanza relativamente alla scelta dell’alloggio ricadente nell’edificio in costruzione.
Se il diritto del socio alla scelta risulta da un contratto ovvero da un verbale di assemblea, in tal caso il scio medesimo può farlo valere con specifica azione giudiziaria.
Se sussistono irregolarità nella gestione delle assemblee ovvero nell’attuazione dei regolamenti, il socio può anche formulare esposto alla Vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo l’ispezione straordinaria e l’eventuale commissariamento della Cooperativa.

Quesito del 04/06/2018

Espongo brevemente i fatti. Nel corso del 2012 Tizio, presidente del Cda di una coop.va edilizia, giunge a fine mandato. L’assemblea nomina il nuovo cda. A Tizio (non più cda) il nuovo cda delibera un compenso di 150.000 per attività di coordinamento dei cantieri e gestione del passaggio generazionale ai nuovi Amministratori. Al nuovo presidente Caio, l’assemblea delibera un compenso di 20.000. fine 2012 il cda con Caio presidente si dimette e viene nominato di nuovo Tizio, il quale nel 2013, percepisce sia i 20.000 (quale compenso presidente) sia i 150.000 (per attività di coordinamento).
Non crede che l’attività di coordinamento coincida con quella di presidente del cda? Il compenso per coordinamento non cessa al momento della nomina e cmq dovrebbe passare dall’assemblea?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative il compenso agli amministratori deve essere deliberato dall’assemblea dei soci.
Nel caso di specie, sembra che l’assemblea abbia previsto due tipi di compensi, l’uno in relazione all’attività societaria, l’altro relativo all’attività di controllo edilizio.
Se le attività sono state effettivamente svolte e non sussistono vizi esecutivi del mandato, in tal caso l’amministratore ha diritto alla percezione del compenso stabilito dall’assemblea.

Quesito del 24/05/2018

Ho acquistato un villino da una cooperativa edilizia nel 2007 di cui ero socio. Con atto di assegnazione firmato anche dall’amministratore unico della Cooperativa, ne sono diventato proprietario.
La cooperativa, costituita da 1 amministratore e 3 soci, aveva appaltato i lavori di costruzione dei 4 villini (un villino è della cooperativa) ad una società di costruttori. Recentemente, a seguito di un allagamento, sono stati rilevati, da una CTU, alcune irregolarità nel mio giardino i cui lavori sono stati eseguiti appunto dalla società a cui la cooperativa ha appaltato i lavori per costruire gli immobili. Irregolarità che non potevo constatare al momento dell’acquisto in quanto vizi occulti.
Attualmente la ditta/società non esiste più! Immagino abbia dichiarato fallimento!
Posso rivalermi sull’amministratore unico della cooperativa? Ha qualche responsabilità?

Risposta al quesito:
Occorre, intanto, verificare la natura delle “irregolarità“, in quanto il regime giuridico è diverso a seconda che esse rientrino nei vizi inerenti alla rovina dell’edificio (art. 1669 c.c.) ovvero siano vizi costruttivi minori (art. 1667 c.c.).
E, poi, necessario controllare la data in cui i presunti difetti costruttivi si sono manifestati, in quanto entrambe le predette norme prevedono tempi di decadenza.
Nel caso di specie non sembra ci sia la possibilità di agire in via risarcitoria essendo trascorsi i tempi previsti per mla garnzia postukma del costruttore (dieci anni).
In ogni caso la responsabilità può essere attribuita alla Cooperativa, mentre per quanto riguarda l’amministratore sarebbe necessario provare il dolo e la di lui consapevolezza di agevolare l’impresa costruttrice.

Quesito del 23/05/2018

Spett.le avvocato, Le scrivo per un parere riguardante l’attuale situazione della cooperativa a proprietà divisa della quale sono associata.
A marzo di quest’anno ci siamo trovati a dover firmare un atto di mediazione con la ditta edile in quanto a seguito di perizia di parte voluta dalla cooperativa è risultato che effettivamente la maggior parte di quanto richiesto dall’impresa era dovuto a causa di notevoli errori e noncuranze della Direzione Lavori. Ad oggi la Direzione Lavori teme una rivalsa dei soci sulla sua persona, pertanto sostiene di non essere tenuto a presentare la fine lavori in Comune e la successiva domanda di abitabilità/agibilità in quanto sul suo contratto è riportata unicamente la dicitura “assistenza alla fine lavori”.
Tuttavia nei verbali si Assemblea dei mesi precedenti la Direzione Lavori ha affermato di essere pronto a presentare la fine lavori non appena fossero giunte le certificazioni della ditta costruttrice, senza mai fare accenno a tale dettaglio nel contratto e rendendo implicita la sua intenzione a presentare la documentazione in Comune.
Esaminando il caso in questione Le chiedo pertanto parere in merito a come i Soci dovrebbero porsi nei confronti della Direzione Lavori e se quest’ultima sia o meno tenuta a presentare la fine lavori in Comune e la contestuale pratica per l’abitabilità/agibilità.

Risposta al quesito:
IL Direttore dei Lavori non solo deve provvedere all’attestazione della fine dei lavori, ma deve provvedere all’inoltro della richiesta di agibilità agli Uffici comunali competenti.
Gli amministratori sono responsabili in caso di inerzia verso il professionista e, pertanto, i soci possono agire nei loro confronti.
In ogni caso i soci hanno anche azione diretta risarcitoria nei confronti del Direttore dei Lavori.