Quesito del 29/12/2018

Egregio avvocato, nel 1988 il sig. XX, a seguito di acqua proveniente dalla proprietà Coop. FF confinante, lamenta lo smottamento di alcuni terrazzamenti, chiede i danni alle Cooperative che stavano costruendo, la Coop YY si rifiuta ed il sig. XX chiama in causa l’impresa costruttrice ZZ, la Coop. TT e la Coop. VV, che non sono assolutamente confinanti con la sua proprietà, le Cooperative si costituiscono in giudizio.
Nel 1991, il sig. XX, accortosi dell’errore fatto, chiamando in causa le Coop. TT e VV, chiama in causa la Coop FF che è realmente quella confinante e, dato che questa aveva già proceduto all’assegnazione degli alloggi, i soci assegnatari dei civ 9-11 FF. Le due cause vengono riunite in un’unica causa ed il Tribunale di La Spezia incarica un geometra della perizia, compresa la verifica della distanza dai confini e dell’altezza max. delle costruzioni.
Nel 2006 il Tribunale di La Spezia emette la sentenza, assolve tutti i convenuti dalla domanda di risarcimento danni e condanna la Coop. FF ad arretrare il fabbricato (demolizione). Condanna il sig. XX a risarcire alle Cooperative TT e VV e all’impresa ZZ le spese processuali.
Nel periodo che intercorre tra l’inizio della causa 1988 e la sentenza 2006, la Coop. TT viene posta liquidazione e cessa. Nel 2007 la Coop. FF va in appello, per la Coop. cessata non vengono chiamati in giudizio i soci assegnatari. Nel 2011 la Corte di Appello di Genova emette sentenza, rinvia la causa al giudice di primo grado, motivando la decisione dalla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del Comune di Vezzano Ligure.
Nel 2011 il sig. XX impugna in Cassazione la decisione della Corte di Appello, anche in questo giudizio stante la cessazione della Cooperativa TT i soci assegnatari non venivano chiamati in giudizio. Nel 2016 la Cassazione emette sentenza, rinvia alla Corte di Appello per modificare la sentenza emessa nel 2011.
All’udienza del 31 maggio 2017 presso la Corte d’appello veniva richiesto, dal sig. XX, la consegna delle convocazioni alle parti mancanti. Venivamo citati in giudizio in Corte di appello 10 soci assegnatari su un totale di 32.
Le chiedevo è possibile che come soci assegnatari veniamo citati in giudizio dopo che la Cooperativa ha vinto in primo grado, è stata posta in liquidazione ed i soci assegnatari non sono stati chiamati in giudizio in appello e cassazione?
Inoltre di cosa rispondono i soci assegnatari dopo 30 anni dall’assegnazione in una cooperativa a responsabilità limitata?

Risposta al quesito:
Sembra di capire che la Suprema Corte abbia disposto il rinvio alla Corte d’Appello prevedendo la necessità di integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, occorre verificare l’effettivo oggetto della domanda giudiziale, se cioè si tratta di obbligo di fare (in relazione ad un intervento costruttivo su un bene dannoso) ovvero di un risarcimento del danno.
Nel primo caso l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci potrebbe essere legittimo, in ragione del fatto che l’intervento è “obbligazione propter rem“, cioè gravante oggettivamente sulla cosa dannosa, in atto di proprietà dei soci chiamati in causa.
Nel secondo caso, il diritto risarcitorio potrebbe essere prescritto se sono trascorsi 5 ovvero 10 anni a seconda del fatto e non vi sia stata alcuna interruzione del corso prescrizionale.

Quesito del 28/12/2018

Gentile avvocato, sempre con riferimento alla richiesta di consulenza del 28.12 avente ad oggetto lavori riparazione danni impresa costruttrice, si aggiunge che il costruttore non ci ha rilasciato la polizza assicurativa decennale obbligatoria post lavori. Questo è naturalmente oggetto della causa per il quale lo stesso è inadempiente.
Come potremmo fare per attivarla? In modo che questi lavori di ristrutturazione del lastrico non pesino sulle tasche nostre?

Risposta al quesito:
E’ molto probabile che il costruttore non abbia mai stipulato la polizza, sicché essa non può essere attivata dopo l’evento dannoso, ma occorre proseguire nel giudizio con l’obiettivo di ottenere il risarcimento del danno (se il costruttore sarà capiente).

Quesito del 28/12/2018

Gentile avvocato, la nostra cooperativa in seguito agli atti di assegnazione di tutti gli alloggi è rimasta proprietaria del solo lastrico solare, in quanto malgrado indicato nell’atto notarile, la voltura non si è perfezionata.
I condomini si ritrovano ora a dover eseguire dei lavori di ristrutturazione del lastrico solare a causa di ingenti danni da infiltrazione, e soprattutto a causa della mala esecuzione dei lavori effettuati dal costruttore con il quale la cooperativa è in causa. Poiché i condomini hanno dei fondi nella cooperativa, relativi a contributi erogati dalla Regione, hanno espresso nell’assemblea condominiale di procedere ad utilizzare i fondi della cooperativa.
Si chiede se sia corretto che i lavori debbano essere di competenza della cooperativa, rimasta proprietaria del lastrico solare, oppure debba attivarsi il condominio e se si possano utilizzare i fondi in cooperativa, con tanto di delibere, in modo da non gravare ulteriormente i condomini che non solo a distanza di pochi anni si vedono già costretti ad effettuare i lavori, ma che comunque non hanno la possibilità economica di fronteggiare questi lavori e vorrebbero appunto usare il denaro sul conto corrente della cooperativa.
Il liquidatore invece non vuole, malgrado la volontà sociale, perché ritiene che ad agire debba essere il condominio, che a pagare debbano essere i condomini e che non si possa procedere a fare un bonifico al condominio perché dato la cause in corso, non vuole utilizzare la liquidità per timore di essere accusato per mala gestio. Invece i soci ritengono che trattasi di un caso importante su cui intervenire, con danni, derivanti tra l’altro dal male andamento dei lavori del costruttore con il quale si è in causa.
Anche laddove il soggetto obbligato ad eseguire i lavori debba essere il condominio, possiamo utilizzare la liquidità presente in cooperativa?
Come possiamo procedere?

Risposta al quesito:
Si presume che la Cooperativa sia in Liquidazione volontaria e non in Liquidazione Coatta Amministrativa.
La situazione prospettata delle gravi infiltrazioni di acqua dal lastrico solare, pone il problema dell’azione giudiziaria in via d’urgenza, che nel caso di specie è di spettanza della Cooperativa, posto che il lastrico medesimo è di sua proprietà.
L’azione può essere eseguita se sia ancora vigente la garanzia postuma del costruttore e non siano trascorsi dieci anni dalla ultimazione dei lavori.
Il ricorso deve essere inoltrato dal Liquidatore, quale rappresentante legale della Società, innanzi al Giudice della causa contro l’impresa di costruzione.
L’azione deve essere preventivamente deliberata dall’assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Liquidatore, anche su richiesta di una minoranza dei soci medesimi.
Se l’assemblea non dovesse deliberare per l’azione giudiziaria, la stessa può essere proposta da alcuni soci in proprio, con ricorso contro la Cooperativa e il costruttore.
Per quel che attiene l’utilizzo della liquidità sociale, il Liquidatore non può sottrarsi al deliberato sociale, soprattutto in ragione dell’azione in via cautelare contro l’impresa costruttrice.
Non si tratta, infatti, di assegnazione ai soci o a terzi di risorse finanziarie sociali, ma piuttosto di intervento necessario a salvaguardia del bene sociale (lastrico solare) imposto per legge quale dovere del Liquidatore.

Quesito del 27/12/2018

Desidero un parere sulla seguente questione: ho deciso di recedere dalla cooperativa edilizia nella quale avevo acquistato una quota per un appartamento. Ho manifestato la mia intenzione con una pec due settimane fa.
I soci mi chiedono ora il versamento degli interessi per il II stato di avanzamento dei lavori oltre agli oneri di gestione che devono essere versati alla cooperativa una volta l’anno.
Le chiedo se sono tenuta a pagarli oppure no.

Risposta al quesito:
Il recesso del socio è regolato, oltre che dal codice civile, anche dallo Statuto sociale, sicché appare necessario verificare le disposizioni di quest’ultimo atto, soprattutto in riferimento alla giusta causa di recesso.
In generale la domanda di recesso deve essere accolta dal Consiglio di Amministrazione entro un termine stabilito (60 giorni), sicché se non è intervenuto il provvedimento di accoglimento il socio è obbligato all’esecuzione dei deliberati, compresi quelli inerenti ai versamenti sociali.
Se sopraggiunge il provvedimento del Consiglio di accoglimento della domanda, non si pone alcun problema sui versamenti non eseguiti dal socio, mentre nel caso di rigetto permane il relativo obbligo.
Il socio può impugnare il provvedimento di rigetto innanzi al Presidente del Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione e, in tal caso, può anche chiedere, in via cautelare, l’eventuale sospensione dell’obbligo di versamento.

Quesito del 19/12/2018

Ero socio di una cooperativa edilizia e nel 2015 ho dato le dimissioni.
Qual è la strada da seguire per poter riavere indietro i soldi che ho versato? Il presidente prende tempo in quanto mi dice che non ci sono soldi.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la norma statutaria che regola il recesso e il rimborso della quota e delle anticipazioni. Eseguito il predetto adempimento occorre valutare la solvibilità della Cooperativa, ma, in generale, è consigliabile dare corso al Giudizio civile, al fine di ottenere un titolo da eseguire in tempo utile.

 

Quesito del 18/12/2018

In una cooperativa edilizia, con verbale versare di assemblea dei soci innanzi al Notaio, é stato nominato il liquidatore per la durata di tre esercizi sociali.
Trascorso tale periodo, il predetto liquidatore può continuare ad operare in prorogatio o necessita di una nuova nomina?

Risposta al quesito:
Con la Liquidazione volontaria, l’assemblea dei soci affida al Liquidatore il mandato di procedere alla definizione di tutti i crediti e i debiti sociali, al fine di potere estinguere il contratto di Società.
Nel caso di specie, sembra che il mandato sia a tempo determinato, nel senso che, se il Liquidatore non ha raggiunto l’obiettivo nel tempo previsto, l’assemblea deve confermargli il mandato ovvero nominarne un nuovo.
Se, tuttavia, l’assemblea non interviene alla scadenza del mandato si determina la prorogatio ex lege, ma in tal caso il Liquidatore non può compiere atti di “straordinaria amministrazione”, sicché è sempre preferibile che vi sia il deliberato assembleare.